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Regime impatriati per lavoratori in smart working dall’Italia per impresa estera

Il lavoratore in smart working in Italia per azienda estera ha diritto ad accedere alle agevolazioni del regime impatriati. Istruzioni AdE.


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di - 30 Marzo 2022

Al lavoratore in smart working dall’Italia con datore di lavoro estero spettano gli incentivi previsti dalla legge per i lavoratori impatriati? L’Agenzia delle entrate ha analizzato tale situazione con la risposta n° 157/2022.

Gli incentivi previste dal “Regime impatriati” o meglio dal “regime speciale lavoratori impatriati” si sostanziano in sconti sull’Irpef riconosciuti ai lavoratori che dopo aver lavorato all’estero, decidono di trasferirsi in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo.

Infatti, per incentivare il loro rientro in Italia, il legislatore a previsto un set di agevolazioni che in alcuni casi permettono di ottenere un abbattimento delle tasse fino al 90%.

Regime impatriati: quali sono le agevolazioni per i lavoratori impatriati

Le agevolazioni per i lavoratori rimpatriati ossia che trasferiscono la residenza in Italia,  sono disciplinate dall’art.16 del D.lgs 147/2015.

Possono essere applicate al ricorrere di due specifici presupposti:

Nel rispetto di tali condizioni, il reddito prodotto in Italia che sia di lavoro dipendente o autonomo, è tassato limitatamente al 30% dell’ammontare. E’ tassato solo il 10% del reddito prodotto se la residenza è trasferita in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. L’agevolazione opera nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei 4 successivi.

Al ricorrere di ulteriori condizioni (ad esempio la presenza di almeno un figlio minorenne o a carico) seppur con percentuali ridotte, le agevolazioni si applicano per ulteriori 5 periodi d’imposta.

Regime impatriati lavoratori in smart working: risposta Agenzia delle Entrate n° 157/2022

Con la risposta n° 157/2021, l’Agenzia delle entrate si sofferma proprio sulla agevolazioni in parola; ovvero sul regime impatriati per lavoratori in smart working dall’Italia per impresa estera.

Nello specifico, la questione analizzata riguarda un lavoratore con residenza fiscale in Italia dal 2020 e che:

  1. ha svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente fuori dall’Italia nei 24 mesi antecedenti al suo trasferimento in Italia;
  2. risiede stabilmente in Sicilia, ove ha trasferito la propria residenza, ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, e che è sua intenzione ” conservare lo status di residente fiscale in Italia anche per gli anni a venire”;
  3. l’attività per conto del datore di lavoro estero verrà svolta in remote working.

Detto ciò, il lavoratore ha chiesto lumi all’Agenzia delle entrate sulla possibilità di applicare le agevolazioni fiscali previsti per i lavoratori impatriati.

Il parere dell’agenzia delle entrate

La norma in esame, nell’attuale configurazione, non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato. Nè tantomeno regola le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, remote working o altra forma.

Dunque, possono accedere all’agevolazione(risposta 157):

i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze anche di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

Detto ciò, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma, il lavoratore in remote working potrà beneficiare della agevolazione impatriati. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall’annualità 2020, anno in cui egli ha trasferito la propria residenza fiscale, e per i successivi quattro periodi di imposta.

Considerato il trasferimento della residenza in una delle regioni del Sud, beneficierà dello sconto Irpef del 90%. Solo il 10% del reddito prodotto in Itali sarà tassato.

La presenza di un figlio minorenne, permette inoltre di beneficiare di un ulteriore quinquennio agevolato (5+5).  Per l’ulteriore quinquennio, la tassazione si applica solo sul 50 per cento del reddito prodotto.

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Tags: Agenzia delle EntrateBonus e agevolazioni