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di Andrea Amantea - 31 Luglio 2023
Dal 1° al 31 agosto il processo tributario va in vacanza. Infatti in questo periodo saranno sospesi i principali termini legati alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative. I termini in corso prima dell’uno agosto riprenderanno a decorrere con effetti dal 1° settembre, mentre laddove il decorso iniziale cade nel periodo di pausa estiva, il conteggio dei termini a disposizione delle parti del processo, inizia direttamente dal 1° settembre.
Ad esempio, sono sospesi i termini legati: alla presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato), per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla notifica del ricorso o appello); per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso); ecc.
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A prevedere la sospensione dei termini processuali è l’art.1 della Legge n° 742/1969.
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e differito alla fine di detto periodo.
La sospensione opera anche rispetto alle scadenze del contenzioso tributario.
In base alle disposizioni citate:
Così ad esempio, ipotizzando la notifica di un atto di accertamento in data 8 luglio, il termine di 60 giorni scadrà il 7 ottobre. Dunque abbiamo conteggiato: 23 giorni dal 9 al 31 luglio, 37 giorni dal 1° settembre al 7 ottobre. Intervallati dal periodo di pausa estiva.
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Per quanto riguarda l’individuazione dei termini sospesi, il periodo di pausa estiva si applica ai seguenti termini:
Sono sospesi anche i termini a ritroso per il deposito documenti, memorie illustrative e brevi repliche.
La sospensione si applica anche alla procedura di reclamo/mediazione ossia al termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la citata procedura.
Inoltre, i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.
Oltre alla sospensione dei termini processuali, il legislatore ha previsto un’ulteriore pausa per i contribuenti.
In particolare, ’art.7-quater del DL 193/2016 prevede che:
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”.
Inoltre per gli avvisi bonari 36-bis, 36-ter e 54-bis, non solo sono sospesi i termini per l’invio dell’eventuale documentazione richiesta dal Fisco, ma anche i 30 giorni dal ricevimento dell’avviso entro cui è necessario effettuare il pagamento.
Inoltre, come ogni anno, vanno in vacanza anche gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, con scadenza nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto. I versamenti potranno essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006).