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di Andrea Amantea - 1 Aprile 2022
La sospensione dei termini fino al 31 marzo per porre in essere gli adempimenti per ottenere le agevolazioni prima casa non riguarda il termine triennale entro il quale devono essere ultimati i lavori di ristrutturazione su immobili contigui acquistati con l’intenzione di realizzare un’unica unità abitativa.
L’intervento di proroga previsto dal D.L. 228/2021, c.d. “decreto Milleproroghe” ha effetto retroattivo. Dunque copre anche il periodo tra il 1° gennaio 2022 e l’entrata in vigore della disposizione che fissa la proroga.
Questo sono solo alcuni dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrata contenuti nella circolare n°8/E 2022.
Il D.L.228/2021, c.d. decreto Milleproroghe, post conversione in legge, sulla base dei precedenti interventi di altri decreti emergenziali, ha sospeso fino al 31 marzo 2022 i termini entro i quali devono essere posti gli adempimenti richiesti dalla legge per non perdere le agevolazioni prima casa.
La sospensione è stata dapprima fissata dal dal D.L. 23/2021 c.d. decreto liquidità dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e poi successivamente, fino al 31 dicembre 2021, dal D.L. 183/2020.
Con la circolare n8/2022, l’Agenzia delle entrate ha analizzato l’intervento del decreto Milleproroghe, fornendo importanti chiarimenti.
Il primo passaggio sul quale si è soffermata l’Agenzia delle entrate, riguarda l’individuazione dei termini oggetto di sospensione.
A tal fine, l’Agenzia delle entrare ribadisce quanto già affermato con la circolare n° 9/2020.
Nello specifico, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti, ossia il:
E’ sospeso anche il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della Legge n. 448/1998.
L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di puntualizzare anche quali sono i termini che non rientrano nella sospensione.
Nello specifico, sono esclusi dalla sospensione:
Considerato che la proroga prevista dal decreto Milleproroghe è intervenuta dopo il 1° gennaio 2022, data a partire dalla quale sono ripresi/iniziati a decorrere i termini oggetto di sospensione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’intervento del decreto è retroattivo.
Infatti, nella circolare 8 si legge che:
Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per fruire dei benefici “prima casa non si tiene conto del periodo antecedente l’entrata in vigore della norma, compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2022, nel senso che la sospensione dei termini deve ritenersi operante anche in relazione a tale periodo, ancorché anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga in commento.
Da qui, coordinando i distinti interventi di cui al D.L. liquidita, D.L. Milleproroghe 2020 e D.L. Milleproroghe 2021:
In termini pratici, la sospensione opera per tutto il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022.