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di Andrea Amantea - 18 Novembre 2020
Il decreto Ristori bis prevede la sospensione dei versamenti per il mese di novembre in favore di talune aziende: si parla dei versamenti dell’Iva, delle ritenute Irpef sui dipendenti e delle relative addizionali regionali e comunali. La sospensione opera pertanto per i versamenti mensili da effettuare a novembre, indipendentemente dal verificarsi o meno di un calo di fatturato.
I versamenti sospesi per effetto del protrarsi dell’emergenza covid-19, potranno essere effettuati, in un’unica soluzione oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, entro il 16 marzo 2021. Dunque, nel termine citato, potrà essere effettuato il pagamento per intero o per la prima delle 4 rate. Attenzione però, la sospensione non è generalizzata, ma opera solo al ricorrere di dettagliate condizioni.
Ecco chi rientra nella sospensione dei versamenti e tutti i relativi dettagli.
A prevedere una sospensione dei versamenti tributari è l’art.7 del Decreto-legge 149/2020, cosiddetto decreto Ristori-bis.
In particolare la norma prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
In linea di massima, dopo entriamo nello specifico, beneficiano della sospensione coloro che esercitano una delle attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dallo stesso Ristori-bis.
Leggi anche: Sospensione contributi INPS novembre 2020
Rientrano nella sospensione, i versamenti con scadenza a novembre, afferenti: (fonte dossier ufficiale Camera/senato):
Abbiamo appena individuato l’ambito oggettivo di applicazione della sospensione dei versamenti di novembre.
Detto ciò, è importante capire chi sono i soggetti che possono beneficiare della sospensione.
Possono beneficare della sospensione in esame i seguenti soggetti:
Dunque la proroga è ben differenziata. Ad esempio per le attività sospese di cui all’art.1 del DPCM 3 novembre 2020, la sospensione opera indipendentemente se l’attività è svolta in zona rossa, arancio o gialla. Per coloro che svolgono attività di ristorazione opera solo per le zone arancioni e rosse. Infine per le attività alberghiere, tour operatore e agenzia di viaggio, solo se operative nelle zone rosse.
Non viene richiesto alcun calo di fatturato o dei corrispettivi.
Come riportato sul sito del Governo, Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. Più incisive o meno incisive.
L’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avviene con ordinanza del Ministro della Salute.
L’assegnazione di queste categorie di rischio è soggetta a cambiamenti a seconda dell’evoluzione della curva epidemica nei vari territori (coefficiente di rischio).
Ad esempio, una regione che si trova in zona gialla può passare in zona rossa o viceversa.
Ad oggi, in base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre, 10 novembre e del 13 novembre sono ricomprese:
Rientrano invece nell’aree Rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.
Le ordinanze sono valide per almeno 15 giorni. Salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.
Detto ciò, per verificare se si rientra o meno nella proroga dei versamenti è necessario tenere ben a mente la differenziazione tra le varie zone.
I versamenti sospesi devono essere effettuati entro precisi termini.
Difatti, i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16 marzo 2021. Cosa importante è che non si applicano nè sanzioni nè interessi.
Dunque è un proroga senza costi per il beneficiario.
Inoltre, è possibile rateizzare gli importi dovuti.
In tale caso, è possibile fare 4 rate. La prima delle 4 va versata entro il 16 marzo 2021 e poi le restanti al:
Il decreto specifica che non sono rimborsabili le eventuali somme già versate in riferimento ai tributi oggetto di sospensione.