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Superbonus per il terzo settore: l’Agenzia delle entrate fa il punto (circolare n°3/E)

L'Agenzia delle entrate ha chiarito diversi aspetti del superbonus 110 rispetto agli enti del terzo settore. Ecco i dettagli.


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di - 11 Febbraio 2023

Superbonus 2023 per enti del terzo settore: con la circolare n. 3 dell’8 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla spettanza dell’agevolazione per gli interventi effettuati su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale. Uno dei principali chiarimenti riguarda le modalità di calcolo dei limiti di spesa.

Ebbene, il parametro di riferimento per il calcolo dei massimali di spesa, è rappresentato dal valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia, relativo alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso. Ciò, per evitare trattamenti differenziati sul territorio nazionale.

I dettagli.

Superbonus 110, perimetro soggettivo. Un cenno

Il Superbonus spetta per le spese sostenute rispetto a lavori effettuati ossia spese pagate da:

Proprio su tali ultimi enti, Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n°3/2023.

Superbonus 110 Enti del terzo settore: cosa sapere

Il comma 10-bis dell’art.119 del DL 34/2020, decreto Rilancio, regola il superbonus rispetto agli enti del terzo settore. Fissando altresì un parametro ad hoc ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel rispetto dei quali tali enti possono accedere al superbonus.

In particolare, per le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato (Odv), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano:

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) (..).

A monte, il suddetto parametro (superficie media), è stato individuato dal legislatore, partendo dal presupposto che l’individuazione del limite di spesa rapportato al numero delle unità immobiliari, avrebbe penalizzato tali enti. Posto che, spesso,  prestano le proprie attività in grandi immobili che però, a livello catastale, sono individuati come singola unità immobiliare.

In particolare, la modalità di calcolo in parola, trova applicazione rispetto agli enti che:

Inoltre è necessario che gli stessi enti siano  siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso al superbonus, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

I chiarimenti del Fisco

Il primo chiarimento riguarda proprio il parametro ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa, posto il riferimento alla superficie media, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Ebbene, a tal fine, per evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.

Ulteriore chiarimento riguarda:

La norma non prevede che, al momento dell’effettuazione degli interventi, l’immobile debba essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali: purché, in ogni caso, alla data di inizio lavori l’immobile sia detenuto dell’ente e che questo abbia cambiato la destinazione d’uso dello stesso.

Ulteriori chiarimenti superbonus enti del terzo settore

Nella circolare viene ulteriormente chiarito come il requisito dello svolgimento di un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali è verificato anche laddove : l’attività viene svolta attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto, a patto che permanga, in capo al soggetto legittimato (chi beneficia del superbonus, ad esempio una ONLUS) lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e il concedente detenga l’immobile:

Inoltre, per l’agevolazione, non è necessario che l’azienda o il ramo di azienda, oggetto del contratto di affitto, già esercitasse, alla data di stipula del predetto contratto, un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali che, quindi, può essere anche avviata successivamente a tale data.

Infine, l’Agenzia delle entrate ricorda come l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e la conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, comporta una sostanziale continuazione della operatività degli enti in parola, che acquisiscono formalmente la qualifica di Ets e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus.

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Tags: Agenzia delle EntrateSuperbonus