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di Andrea Amantea - 7 Novembre 2023
Mentre il settore dell’edilizia fa sentire la propria voce (vedi comunicato congiunto ANCE e altre sigle del settore edilizio), circa il mancato inserimento della proroga del superbonus 110 condomini nel DDL di bilancio 2024, c’è una norma già in vigore che permette a chi ne ha diritto, di sfruttare un superbonus rafforzato fino al 2025. Per tale tipo di superbonus è inoltre ancora possibile sfruttare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Vediamo come funziona, a chi spetta e come ottenere il superbonus rafforzato ed entro quali limiti è possibile sfruttare la super agevolazione.
Il comma 4-ter dell’art.119 del DL 34/2020, prevede un’agevolazione superbonus fatta su misura per i territori colpiti dal sisma.
In particolare, è previsto che i limiti di spesa ordinariamente in essere per eco bonus e sisma bonus 110 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni:
In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Nel complesso, è corretto affermare che:
Circa la durata del superbonus rafforzato, c’è da dire che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Particolare attenzione va posta alle regole fissate con l’Ordinanza commissariale n. 111/2020, che hanno definito meglio la convivenza tra superbonus rafforzato e contributi pubblici per la ricostruzione.
Ebbene, all’articolo 6 della citata ordinanza, come ribadito anche nella guida ufficiale dell’Agenzia delle entrate, viene previsto che:
Si ponga attenzione al fatto che ai fini del Superbonus sarà necessario presentare un unico titolo abilitativo.
In particolare, ai fini della concessione dei contributi per la ricostruzione è necessario presentare la Scia edilizia, il Permesso di costruire o il titolo unico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 160 del 2010. Da qui, nel caso in cui si richiede anche il superbonus (nei limiti anzidetti) non è necessario presentare anche la CILA superbonus (comma 13-ter articolo 119 del decreto Rilancio).
Il contribuente che ha diritto al superbonus rafforzato nei suddetti limiti, potrà optare per la detrazione; per lo sconto in fattura o ancora per la cessione del credito. Infatti, il DL 11/20223, c.d. decreto superbonus non prevede alcun divieto all’esercizio delle suddette opzioni per il superbonus rafforzato qui in esame.