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di Andrea Amantea - 12 Aprile 2022
Si applica la tassazione ordinaria all’incentivo erogato come da accordi sindacali al dirigente nell’anno successivo a quello di maturazione; essendoci un accordo specifico, l’incentivo non sarà soggetto a tassazione separata in quanto non può essere qualificato quale emolumento arretrato pagato in “ritardo” per sopraggiunta “causa giuridica”.
In sintesi, è questo l’orientamento espresso dall’agenzia delle entrate con la risposta n°173 del 6 aprile.
La risposta n°173 dell’AdE del 6 aprile prende spunto da apposita istanza di interpello. Nello specifico, come da accordi sindacali, la società istante riconosce ai propri dirigenti un incentivo specifico al raggiungimento del 100 per cento degli obiettivi assegnati. L’erogazione dell’incentivo avviene l’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
Da qui, la società ha chiesto lumi sulla corretta tassazione degli incentivi in parola: nello specifico, si tratta di somme da assoggettare a tassazione ordinaria o separata?
La società ritiene che si tratti di somme da assoggettare a tassazione separata, ex art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
L’Agenzia delle entrate richiama i principi in base ai quali è applicabile la tassazione separata.
Nello specifico, secondo la prassi in materia (cfr. circolare 5 febbraio 1997, n. 23, circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, par. 5.1, risoluzione 16 marzo 2004, 43/E), le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
Dunque, qualora ricorra una delle cause giuridiche individuate dal citato articolo 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato “fisiologico”rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
In tali casi si applica la tassazione separata senza alcun dubbio.
Considerato che nel caso di specie, per accordo sindacale il premio viene erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi (tra aprile e maggio), il pagamento non può qualificarsi come “emolumento arretrato”.
Dunque, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, si applica la tassazione ordinaria.