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Tassazione ordinaria sul premio erogato al dirigente se non è un arretrato

Quale tassazione applicare sul premio erogato al dirigente come da accordi sindacali nell’anno successivo a quello di maturazione.


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di - 12 Aprile 2022

Si applica la tassazione ordinaria all’incentivo erogato come da accordi sindacali al dirigente nell’anno successivo a quello di maturazione; essendoci un accordo specifico, l’incentivo non sarà soggetto a tassazione separata in quanto non può essere qualificato quale emolumento arretrato pagato in “ritardo” per sopraggiunta “causa giuridica”.

In sintesi, è questo l’orientamento espresso dall’agenzia delle entrate con la risposta n°173 del 6 aprile.

Irpef ad aliquota ordinaria se il premio non è un arretrato: risposta AdE n° 173 del 6 aprile

La risposta n°173 dell’AdE del 6 aprile prende spunto da apposita istanza di interpello. Nello specifico, come da accordi sindacali, la società istante riconosce ai propri dirigenti un incentivo specifico al raggiungimento del 100 per cento degli obiettivi assegnati. L’erogazione dell’incentivo avviene l’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.

Da qui, la società ha chiesto lumi sulla corretta tassazione degli incentivi in parola: nello specifico, si tratta di somme da assoggettare a tassazione ordinaria o separata?

La società ritiene che si tratti di somme da assoggettare a tassazione separata, ex art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

Il parere dell’agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate richiama i principi in base ai quali è applicabile la tassazione separata.

Nello specifico, secondo la prassi in materia (cfr. circolare 5 febbraio 1997, n. 23,  circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, par. 5.1, risoluzione 16 marzo 2004, 43/E), le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:

  1. quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
  2. quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”; che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

Dunque, qualora ricorra una delle cause giuridiche individuate dal citato articolo 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato “fisiologico”rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

In tali casi si applica la tassazione separata senza alcun dubbio.

Conclusioni

Considerato che nel caso di specie, per accordo sindacale il premio viene erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi (tra aprile e maggio), il pagamento non può  qualificarsi come “emolumento arretrato”.

Dunque, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, si applica la tassazione ordinaria.

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Tags: IRPEFpremi di produttività