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di Andrea Amantea - 20 Gennaio 2021
TARI e TEFA: con la risoluzione n° 5/e del 18 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla TARI; finora infatti il versamento avveniva insieme alla tassa sui rifiuti.
Il tributo in parola è stato istituito con l’art. 19 del D.Lgs 504/1992. Sulle modalità di riscossione, la stessa legge disponeva che fosse riscossa insieme alla TARI. In F24, si utilizzavano gli stessi codici tributo, senza distinguere le due quote. La struttura di gestione nell’ambito dell’infrastruttura dei pagamenti in F24, provvedeva poi al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio “Al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19 del D.Lgs 504/1992”.
Pertanto, al comune spettava una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Senza importi minimi e massimi. Per gli anni precedenti al 2020, è il comune che effettuava il riversamento della TEFA alle rispettive province o città metropolitane.
Con D.M. 1° luglio 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze dispone che dal 2021:
La Struttura di gestione provvede al riversamento codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.
In virtù delle novità appena citate era necessario istituire i codici tributo per il versamento della TEFA.
Da qui, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP) con la risoluzione n° 5/e del 18 gennaio, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo.
I codici tributi da utilizzare:
In F24, i codici tributo sopra esposti vanno indicati nella sezione “Imu e altri tributi locali”, colonna importi a debito versati. Nello specifico vanno riportati i seguenti dati (fonte ris.5/2021):
Il pagamento può avvenire anche tramite L’F24 EP.
I codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
Dall’anno 2021, ” la struttura di gestione”,
effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24.
Il pagamento può avvenire anche tramite bollettino postale o con strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli Enti impositori(PagoPA).
Il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ora TARI).
Sono tenuti al pagamento gli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa. Attenzione, il destinatario dei pagamenti non è il comune ma le province o le città metropolitane. Queste teoricamente dovrebbero svolgere una funzione di tutela dell’ambiente.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la TEFA è pari al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune (TARI). Salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana.
Tale deliberazione è comunicata:
Infine le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.