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di Andrea Amantea - 7 Luglio 2020
Non scontano l’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende o rami di esse, in favore dei discendenti e del coniuge. Trasferimenti attuati mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito ecc.
Difatti, la previsione di esenzione ha l’obiettivo di rendere più agevole il passaggio generazionale dell’azienda “familiare” verso i figli o il coniuge.
Ecco in chiaro le condizioni da rispettare per beneficiare dell’esenzione dell’imposta di successione e donazione.
Ai fini dell’imposta di successione e donazione, le previsioni di esenzione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti (figli ecc) e del coniuge è diposta dall’art.3 comma 4-ter del D.lgs 346/1990. Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.
Laddove il trasferimento ha ad oggetto anche beni i immobili (terreni, fabbricati ) è altresì disposta l’esenzione dell’imposta ipotecaria e catastale.
Affinchè operi l’esenzione è necessario che coloro che rilevano l’azienda continuino l’attività o detengono il controllo (per le sole società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall’agevolazione in esame, a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa ( Risposta, Agenzia delle entrate, n°231/2019).
Si parla di controllo perché l’esenzione riguarda altresì quote sociali e azioni. Il controllo deve essere inteso nell’accezione indicata all’art. 2359 del codice civile.
L’articolo da ultimo citato fa riferimento al concetto di ‘controllo di diritto. Controllo che si realizza quando un soggetto ‘dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria’ di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Come verificare tale requisito in presenza di più beneficiari?
Nel caso in cui la partecipazione sia trasferita a più soggetti operano precise indicazioni operative. Ad ogni modo, il requisito del controllo deve essere verificato in capo al soggetto beneficiario. Anche laddove sia l’unico avente causa. Dunque, laddove un genitore trasmetta quote societaria di minoranza al figlio già possessore di ulteriori quote, il requisito del controllo va verificato sul totale delle quote possedute.
Inoltre, come da riposta n°257/2019 ,nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti:
L’agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di ‘comproprietà’, a condizione che, ai sensi dell’articolo 2347 del codicecivile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Come da indicazioni contenute nella circolare n° 37e 2008, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti gratuiti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
L’esenzione opera senza applicazione di franchigia alcuna ossia indipendentemente dal valore del bene(beni) trasferito.
Nessuna esenzione è prevista laddove il beneficiario sia un soggetto societario o una persona fisica che non sia “discendente”o “coniuge” del dante causa.
Operazioni che sconteranno l’imposta ordinaria.
Difatti, laddove non siano rispettate le condizioni citate, il contribuente sarà tenuto a pagare:
La decadenza dal beneficio può verificarsi anche in modo parziale, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui il beneficiario, nel quinquennio, ceda un ramo dell’azienda ( si veda la circolare, Agenzia delle entrate, n°3/e 2008).
Possono essere individuate situazioni in cui, in caso di successivo conferimento d’azienda, la condizione di proseguimento dell’attività per almeno cinque anni è comunque rispettata.
Si pensi al caso in cui:
Operazioni quali , trasformazione, fusione o scissione in società di persone ovvero che incidano sulle stesse non determinano a decadenza dell’agevolazione.
A prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio. Laddove tale operazioni riguardino società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), il socio deve mantenere una partecipazione di controllo.