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di Andrea Amantea - 22 Gennaio 2024
La riforma fiscale prende sempre più sostanza grazie ai primi decreti legislativi di attuazione delle legge delega. E’ già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. del 12 gennaio) il decreto legislativo n°1/2024, ” Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.
Tra le novità contenute nel decreto, si registra l’innalzamento della soglia minima dei versamenti Iva e delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo.
Vediamo nello specifico cosa cambia per imprese e sostituti d’imposta.
Le novità sulle nuove soglie di versamento sono fissate all’art. 9 del decreto.
In primis si interviene sulle soglie di versamento dell’Iva, ossia sui versamenti minimi legati alle liquidazioni Iva che come sappiamo possono essere mensili o trimestrali.
A tal proposito è utile ricordare, la possibilità di optare per la liquidazione trimestralmente l’IVA riguarda i soggetti passivi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore:
Detto ciò, i trimestrali effettuano liquidazioni e versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre; la liquidazione relativa al quarto ed ultimo trimestre, va effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a tale ultimo trimestre.
L’imposta dovuta va maggiorata dell’1% a titolo di interessi. Il pagamento deve avvenire telematicamente tramite F24.
Dalla differenza tra le operazioni attive e quelle passive può venire fuori un saldo da liquidazione che deve essere versato.
Ai fini del calcolo del saldo periodico, è necessario
Da qui, se il saldo è a debito ed è superiore a 25,82 euro (le vecchie cinquantamila lire), dovrà essere versato (articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100).
In caso contrario, si riporta in aumento per il periodo successivo.
Proprio su tale soglia interviene la riforma fiscale. In particolare, viene previsto che la suddetta soglia sia innalzata a 100 euro.
Cosicché, i contribuenti mensili/trimestrali possono rimandare al periodo successivo il versamento laddove inferiore a 100 euro.
Tale versamento deve essere comunque effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno anche laddove inferiore ala predetta soglia.
Pertanto, come da relazione illustrativa, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Le novità in parola riguardano le liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.
Cambiamenti si registrano anche per quanto riguarda le ritenute d’acconto effettuate sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi da parte dei sostituti d’imposta.
In particolare, se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del DPR 600/73, non supera il limite di euro 100, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
La novità riguarda i compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Infine, sempre in materia di ritenute, in questo caso per quanto riguarda gli amministratori di condominio (ritenuta del 4%), sono anticipate al giorno 16, anziché giorno 20, dei mesi di giugno e dicembre, le scadenze dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d’imposta.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.