X

Versamento imposte soggetti ISA: proroga al 15 settembre. Ecco i dettagli

Un emendamento al decreto Sostegni-bis fa slittare la data di scadenza del versamento delle imposte per i soggetti ISA al 15 settembre


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 14 Luglio 2021

Proroga versamento imposte soggetti ISA: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

A prevederlo è un emendamento approvato in fase di conversione in legge del Decreto Sostegni-bis. I contribuenti possono decidere di non beneficiare di alcuna proroga e di pagare alle scadenze ordinarie ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40 o con i piani di rateazione ordinari.

Versamento imposte soggetti ISA: la precedente proroga del DPCM del 28 giugno

Con il DPCM del 28 giungo il MEF ha ufficializzato la proroga al 20 luglio del saldo 2020 e dell’acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’Irap (vedi scadenze fiscali di luglio 2021). Rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno. La proroga non riguarda tutti i contribuenti ma solo i titolari di partita iva. Se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA.

La proroga si applica anche all’Irap, alla cedolare secca, all’IVIE all’IVAFE e alle imposte sostitutive. Compresa quella pagata dai contribuenti che operano in regime forfettario. La proroga dovrebbe riguarda anche l’Iva dovuta sul cd. “adeguamento” agli ISA. Adeguamento finalizzato a migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale. E’ prorogato anche il  versamento del diritto camerale (la camera di commercio).

Il Differimento al 20 luglio vale anche per il saldo dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome.

Imposte soggetti ISA: nuova proroga nel decreto Sostegni-bis

L’articolo 9-ter del D.L. 73/2021 aggiunto in fase di conversione in legge del decreto Sostegni-bis proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

L’ambito soggettivo della proroga è lo stesso di quello previsto rispetto alla scadenza del 20 luglio.

Dunque, beneficiano della proroga coloro che:

Da qui, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

La proroga si applica anche  ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

Fatto salvo quanto appena affermato, i soggetti non titolari di partita iva devono rispettare i termini ordinari di versamento.

Soggetti ISA: possibile versare alle scadenze ordinarie?

Individua la proroga, ciò non toglie che i contribuenti possano decidere di versare le imposte dovute entro le scadenze ordinarie.

Superata la scadenza del 30 giugno, ex art.17 del DPR 435/2001, è possibile effettuare il versamento entro il 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale possibilità è riconosciuta dallo stesso articolo da ultimo citato. Al comma 2.

La proroga non ha inciso in alcun modo sui pagamenti rateizzati delle imposte.

A tal proposito, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto:

In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 30 di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia (art.20 D.lgs 241/1997).

I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Ciò sta a significare che, laddove il contribuente volesse ricorrere alla proroga del decreto Sostegni-bis e ha optato o intende optare per la rateazione degli importi dovuti, dovrebbe comunque corrispondere:

Da qui, per un contribuente titolare di partita iva, considerando anche la proroga disposta dal DPCM del 28 giugno, per saldo e 1° acconto varrebbero le seguenti scadenze:

Nell’esempio abbiamo considerato il pagamento della 1° rata al 30 luglio 2021, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le rate successive alla prima si applicano ulteriori interessi.

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Tags: ABC Fisco