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di Andrea Amantea - 12 Settembre 2022
Arrivano i chiarimenti INPS sull’esonero contributivo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da imprese in crisi, gestite ex Legge 296/2006.
La circolare specifica: i requisiti dei datori di lavoro che possono accedere all’esonero, le tipologie dei rapporti di lavoro incentivati e la misura dell’incentivo.
Sono analizzati, inoltre, i rapporti con altri incentivi e le istruzioni per l’esposizione dei dati in Uniemens. A ogni modo, l’esonero non può riguardare le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata. La ratio dell’agevolazione è quella di garantire una stabilità ai lavoratori neoassunti. Sono esclusi dalla norma anche i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale nonchè le prestazioni di lavoro occasionali.
Per richiedere l’esonero, a breve sarà disponibile il modulo di istanza online “ES119” all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.
La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha previsto un esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da imprese in crisi, gestite ex Legge 296/2006. Indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore.
L’Agevolazione spetta anche in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori:
Tale esonero è pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’agevolazione ha una durata di 36 mesi, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
I 36 mesi decorrono dalla dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa in crisi.
La circolare in esame specifica che beneficiano dell’esonero:
i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’esonero contributivo in argomento non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165.
Nella circolare n° 99, viene meglio chiarito l’ambito oggettivo di applicazione dell’esonero contributivo.
In particolare, l’esonero riguarda le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Nessun esonero contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata. La ratio dell’agevolazione è quella di garantire una stabilità ai lavoratori neoassunti.
Così come sono esclusi dalla norma i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale nonchè le prestazioni di lavoro occasionali (articolo 54-bis del DL 50/2017). Ma quest’ultima esclusioni era ovvia, considerato che la norma agevola le assunzioni a tempo indeterminato. Sono esclusi anche i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico, già agevolati con aliquote contributive ad hoc e più basse rispetto a quelle ordinarie.
L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (vedi Legge 142/2001). Stessa cosa dicasi per le assunzioni a tempo indeterminato tramite “somministratore”.
A ogni modo, l’assunzione deve riguardare soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
L’esonero potrà essere richiesto tramite il modulo di istanza online “ES119” all’interno dell’applicazione Portale delle Agevolazioni.