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Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria CIGS e anzianità lavorativa

Il Ministero del Lavoro interviene sul requisito di anzianità lavorativa nelle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Vediamo cosa dispone.


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di - 7 Agosto 2017

La circolare 14 del Ministero del Lavoro interviene sul requisito di anzianità lavorativa nelle domande di CIGS, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Con la circolare 14 del 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sul tema dell’anzianità di lavoro.

Quello dell’anzianità lavorativa infatti è un requisito fondamentale nelle domande di integrazione salariale come la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS).

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs 148/2015 (riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) prevede, tra le altre altre cose un requisito lavorativo di almeno 90 giorni.

La suddetta norma prevede cioè, come disposizione generale per i trattamenti di integrazione salariale, che i lavoratori beneficiari abbiano presso l’unità produttiva interessata un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Leggi anche: Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS

Nel tempo sono però emersi alcuni problemi in fase di istruttoria per le domande di CIGS nella valutazione dei programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratti di solidarietà difensiva, ai sensi dell’art. 21 del decreto di cui sopra.

L’applicazione letterale della norma non tiene conto infatti delle esigenze aziendali quali ad esempio i trasferimenti tra diverse unità operative aziendali.

Un azienda ad esempio potrebbe avere l’esigenza di trasferire i lavoratori tra diversi siti produttivi per fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva, e garantire la continuazione dell’attività lavorativa.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: requisito di anzianità lavorativa effettiva

In queste circostanze, ai fini della valutazione del requisito di anzianità lavorativa effettiva, il Ministeroha fornito chiarimenti, inserendoli nella circolare allegata a fondo articolo.

Ha cioè ritenuto che non sono rilevanti gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla CIGS.

Il requisito dovrà quindi essere verificato dall’Inps solo in riferimento alla data di presentazione della domanda.

Circolare Ministero del Lavoro numero 14 del 26/07/2017

  Circolare Min. Lavoro N. 14 DEL 26/07/2017 (318,6 KiB, 643 hits)

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Tags: Cassa integrazione