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di Antonio Maroscia - 5 Gennaio 2016
Dal 1° gennaio 2016 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari 2016 e delle quote di maggiorazione di pensione per lo stesso periodo, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. Lo ha comunicato l’INPS con Circolare numero 211 del 31 dicembre 2015.
Ricordiamo, come ogni anno, che la normativa degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione si applica ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (anche se vengono comunemente chiamati assegni familiari), e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Gli assegni per il nucleo familiare invece spettano a lavoratori dipendenti e equiparati.
Gli importi delle prestazioni sono:
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2016 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 501,89.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2016: