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Assegno di ricollocazione CIGS: bonus in caso di rioccupazione

L’INPS spiega come fruire del cd. “bonus rioccupazione” qualora il titolare dell’assegno di ricollocazione CIGS (AdR CIGS) venga assunto


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di - 31 Luglio 2019

Incentivi doppi, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, in caso di assunzione di un soggetto titolare di assegno di ricollocazione CIGS (AdR CIGS) . Il beneficio per il lavoratore è duplice:

Anche il datore di lavoro può godere di importanti benefici. Quest’ultimo, infatti, ha diritto a una agevolazione contributiva nella misura del 50% degli oneri contributivi complessivi a suo carico – esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Le modalità di erogazione dei predetti incentivi, nonché i procedimento di accesso al “bonus rioccupazione”, sono stati esplicitati dall’INPS nella Circolare n. 109 del 26 luglio 2019. Scopriamone di più.

AdR CIGS e Bonus rioccupazione

La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art. 1, co, 136 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un’ulteriore ipotesi di accesso all’assegno di ricollocazione, ossia in caso di CIGS. La novità legislativa ha introdotto l’articolo 24-bis nell’ambito del D.Lgs. n. 148/2015, che punta a ridurre i licenziamenti successivi all’intervento della cassa integrazione straordinaria (CIGS).

L’impianto normativo, novellata dalla predette legge, prevede la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro.

In particolare, gli interessati possono beneficiare:

Assegno di ricollocazione CIGS: incentivi in caso di rioccupazione

Per il lavoratore cassaintegrato titolare di AdR che venga assunto è prevista l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. L’esenzione vale entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono, invece, oggetto di ordinario prelievo fiscale.

Ai fini della quantificazione degli importi che possono rientrare nel regime di esenzione fiscale, si osserva che il legislatore assume a parametro la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Caratteristiche dell’incentivo

Il comma 5 dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015 aggiunge un ulteriore incentivo in favore del lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo[2]. La norma prevede che,

Oltre alla facilitazione fiscale, al lavoratore cassaintegrato titolare di AdR che venga assunto, spetta il cd. “bonus rioccupazione”, pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Il contributo spetta dal giorno dell’assunzione e non può, comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata della CIGS che gli sarebbe ancora spettata. La durata è, quindi, da determinarsi – di volta in volta – con riferimento alla decorrenza iniziale della CIGS e detraendo i periodi di cui il lavoratore ha già usufruito.

Come fare domanda

Per l’accesso all’incentivo, i lavoratori interessati non dovranno inoltrare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’INPS sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate.

Unico adempimento, a meno che l’interessato non vi abbia già provveduto in precedenza, è l’inoltro all’INPS del modello “SR185”. Esso serve per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato all’ANPAL e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce.

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Tags: Cassa integrazioneDisoccupazioneINPS