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Lavoro e Diritti » Leggi, normativa e prassi » Invalidità ordinaria, svolta INPS: integrazione al minimo anche per chi è nel sistema contributivo

Invalidità ordinaria, svolta INPS: integrazione al minimo anche per chi è nel sistema contributivo

Antonio Maroscia26 Febbraio 20264 Mins Read
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Assegno ordinario di invalidità: integrazione al minimo anche per il sistema contributivo. Ecco chi può ottenere aumenti dal 2025.

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Coppia davanti a sede INPS con documenti e soldi sul tavolo, simbolo dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità per il sistema contributivo.
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Arriva una novità molto importante per chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità. Con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, l’INPS recepisce la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al trattamento minimo per gli assegni liquidati interamente con il sistema contributivo.

Si tratta di una svolta che riguarda migliaia di persone con carriere iniziate dopo il 1° gennaio 1996, che fino a oggi si sono viste riconoscere assegni spesso molto bassi, senza possibilità di integrazione. Vediamo in modo chiaro cosa cambia e quali effetti concreti può avere per le famiglie.

Indice:
  • Cosa è successo: stop al divieto di integrazione
  • Cosa cambia per chi ha l’assegno contributivo
  • Da quando decorre l’integrazione
  • Attenzione ai limiti di reddito
  • Cosa succede quando l’assegno diventa pensione di vecchiaia
  • Riesame delle domande respinte
  • Perché questa novità è importante per le famiglie
  • Cosa fare adesso
  • In sintesi

Cosa è successo: stop al divieto di integrazione

Fino al 9 luglio 2025 l’integrazione al trattamento minimo era riconosciuta:

  • agli assegni calcolati con sistema retributivo;
  • agli assegni calcolati con sistema misto.

Restavano invece esclusi gli assegni liquidati interamente con il sistema contributivo.

La Corte Costituzionale ha ritenuto questa esclusione illegittima. Di conseguenza, dal 10 luglio 2025 il divieto non è più applicabile.

Cosa cambia per chi ha l’assegno contributivo

La novità è semplice ma molto rilevante:

Anche l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo può essere integrato al trattamento minimo, se sono rispettati i requisiti reddituali.

Rientrano in questa situazione:

  • lavoratori con contribuzione solo dal 1° gennaio 1996 in poi;
  • soggetti che hanno optato per il calcolo interamente contributivo;
  • iscritti alla Gestione separata.

Per molte persone questo può tradursi in un aumento concreto dell’importo mensile.

Da quando decorre l’integrazione

La sentenza produce effetti dal 10 luglio 2025.

L’integrazione può essere riconosciuta con decorrenza:

  • non prima del 1° agosto 2025;
  • a condizione che risultino comunicati i redditi rilevanti.

Se i redditi non sono aggiornati, l’interessato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale per consentire il ricalcolo della prestazione.

Non è quindi un aumento automatico per tutti, ma è necessario che la posizione sia correttamente allineata.

Attenzione ai limiti di reddito

L’integrazione al minimo resta legata ai limiti reddituali.

La normativa prevede due aspetti importanti:

  • non è ammessa integrazione parziale;
  • non è prevista la “cristallizzazione” dell’importo.

In pratica, se si superano i limiti di reddito, l’integrazione viene meno completamente. Non viene mantenuta in misura ridotta.

Questo significa che la situazione economica personale resta decisiva.

Cosa succede quando l’assegno diventa pensione di vecchiaia

L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva. Al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi viene trasformato in pensione di vecchiaia.

Per il biennio 2025-2026:

  • a 67 anni con almeno 20 anni di contributi e importo sopra la soglia prevista;
  • oppure a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

C’è però un punto fondamentale da chiarire:

La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo.

Inoltre, nel passaggio da assegno a pensione, il confronto dell’importo avviene senza considerare l’integrazione al minimo. Questo può incidere sulle aspettative economiche future.

Riesame delle domande respinte

Un aspetto molto rilevante riguarda chi in passato ha visto respinta la richiesta di integrazione perché l’assegno era contributivo.

Le richieste già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate su domanda dell’interessato, salvo che il diritto sia stato negato con sentenza definitiva.

Anche le domande presentate dopo il 9 luglio 2025 o ancora giacenti devono essere valutate secondo le nuove regole.

Perché questa novità è importante per le famiglie

Molti assegni ordinari di invalidità contributivi hanno importi molto bassi, soprattutto in presenza di carriere discontinue, part-time o con pochi contributi.

L’impossibilità di accedere all’integrazione creava una disparità rispetto agli assegni retributivi o misti.

Ora questa differenza viene superata.

Per le famiglie significa:

  • possibilità di aumento dell’assegno mensile;
  • maggiore tutela economica per chi ha redditi bassi;
  • opportunità di chiedere il riesame di un vecchio diniego.

Cosa fare adesso

Chi percepisce un assegno ordinario di invalidità interamente contributivo dovrebbe:

  • verificare l’importo attuale della prestazione;
  • controllare la propria situazione reddituale;
  • valutare la presentazione di una domanda di integrazione o di ricostituzione reddituale.

In caso di dubbi è consigliabile rivolgersi a un patronato oppure richiedere chiarimenti direttamente all’INPS, perché il diritto dipende sempre dalla situazione personale e dai limiti di reddito previsti.

In sintesi

  • Anche gli assegni contributivi possono essere integrati al minimo
  • Decorrenza non prima del 1° agosto 2025
  • Servono i requisiti reddituali
  • Nessuna integrazione se si superano i limiti
  • La pensione di vecchiaia contributiva non è integrabile

Una decisione che corregge una disparità e che può incidere concretamente sui bilanci di molte famiglie.

  INPS: Circolare numero 20 del 25-02-2026 (135,6 KiB, 0 hits)

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