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di Redazione Lavoro e Diritti - 22 Ottobre 2021
Le domande di assegno unico per i figli minori possono essere inviate dal 1° luglio; fino al 31 ottobre è possibile richiedere anche gli arretrati di luglio, agosto e settembre.
L’assegno unico “ponte” per i figli, è valido dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, ed è stato previsto temporaneamente, insieme alla maggiorazione degli ANF, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Assegno Unico (assegno Universale) dal 2022. L’importo del cosiddetto assegno unico per autonomi e disoccupati varia in relazione ai componenti del nucleo familiare e dell’ISEE. Ad esempio, nei nuclei familiari con almeno due figli minori, e con un ISEE fino a 7.000 euro, spetta un importo di 167,50 euro. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
L’Assegno temporaneo per i figli minori è stato varato con il D.L. 79/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno ed entrato in vigore il 9 giugno 2021, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.
Ecco i dettagli.
L’assegno ponte, lo ricordiamo, riguarda i soggetti esclusi dalla disciplina degli ANF:
Ai lavoratori dipendenti già aventi diritto agli ANF spetta per lo stesso periodo una maggiorazione degli assegni familiari. Il tutto in attesa dell’unificazione della normativa nell’Assegno Unico 2022.
Con il messaggio numero 2371 del 22 giugno 2021 l’INPS ha illustrato le modalità di domanda del contributo temporaneo per i figli minori.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS. Le domande presentate entro il 31 ottobre (prima era il 30 settembre) 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
La domanda va presentata
Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 (scadenza prorogata), sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito.
Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile.
Questo aiuto spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
In sostanza fino alla fine del 2021 vi saranno a regime gli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti e assimilati e l’assegno ponte per tutti gli altri. Dal 2022 entrerà in vigore invece l’assegno universale (assegno unico per i figli a carico) che sarà valido per la generalità delle famiglie con figli minori.
Leggi anche: Dagli ANF all’Assegno Unico: le tappe verso il nuovo assegno per i figli
Alleghiamo il testo dalla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 79-2021 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.
Il messaggio INPS con le istruzioni sul contributo temporaneo figli minori 2021.
L’assegno a favore dei soggetti è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 79/2021, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.
Il beneficio è compatibile con:
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata deve essere presentata entro 2 mesi dalla data della variazione.
Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.