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di Daniele Bonaddio - 6 Giugno 2019
Assunzioni agevolate anche per giornalisti, è giunto il lascia passare dall’INPGI che riconosce l’applicazione dell’esonero contributivo (cd. bonus giovani), previsto dalla Legge 205/2017, in favore dei datori di lavoro che assumono mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, lavoratori appartenenti alla categoria dei giornalisti. Il blocco dell’agevolazione era dovuto a causa del passaggio dei fondi che l’INPS doveva riversare nelle casse dell’INPGI, previa apposita convenzione che disciplinava i termini operativi.
Con la Circolare 4 del 28 maggio 2019, l’INPGI riepiloga gli aspetti sostanziali della normativa in questione, le modalità ed i termini per la richiesta del beneficio contributivo.
L’incentivo, riconosciuto unicamente ai datori di lavoro privati, riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time; a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata. Possono essere assunti, sia giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti).
L’esonero è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro; non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua. Tale soglia è da riparametrare su base mensile. Pertanto, ogni mese il datore di lavoro può fruire di uno sconto di 250 euro (3000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata ai giorni effettivi.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio. Essa decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve essere intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2018.
La fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, che si riepilogano di seguito:
Inoltre, occorre rispettare le seguenti condizioni:
Per poter godere dello sgravio contributivo, il datore di lavoro è tenuto a presentare apposita domanda all’INPGI, entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione. Per quanto riguarda, invece, le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 fino alla data di pubblicazione della Circolare INPGI, l’agevolazione potrà essere richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 13 maggio 201. Di conseguenza, saranno considerate prodotte in tempo utile le richieste di esonero pervenute all’INPGI entro il 27 giugno 2019. A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.
Per la richiesta di esonero dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1.
Infine, si specifica che l’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.