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di Antonio Maroscia - 21 Dicembre 2015
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2016 è stata fissata nella misura pari al 16,61% con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 30 settembre 2015, che ha approvato la determina Inail n. 283 del 27 luglio 2015.
La riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata introdotta dalla Legge 147/2013 e varia annualmente su disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
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I destinatari della riduzione sono individuati in maniera differente a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2016, come detto sopra, è stata fissata nella misura pari
al 16,61%, i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Per l’anno 2016 rientrano in questa fascia le lavorazioni con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014. La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2016 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2017.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, ovvero con data inizio precedente al 3 gennaio 2014, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2016 nella misura del 16,61%, senza presentazione di una nuova istanza.
Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alla circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014.