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di Paolo Ballanti - 16 Febbraio 2022
Alla stregua di quanto avviene per le assicurazioni casa e auto, la copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevede il pagamento di un premio annuo calcolato in ragione di:
Eccezion fatta per i casi di avvio dei lavori, in cui il pagamento del premio assicurativo avviene entro la data di inizio degli stessi o, in alternativa, nel rispetto della scadenza indicata dall’INAIL nel certificato di assicurazione, per gli anni successivi il datore di lavoro è tenuto (annualmente) a:
La somma dei due valori rappresenta il premio da versare all’Istituto. L’insieme di queste operazioni prende il nome di “autoliquidazione”.
La campagna dell’autoliquidazione si apre con la messa a disposizione da parte dell’INAIL delle cosiddette “basi di calcolo” utili per permettere alle aziende di calcolare il premio. E’ proprio da questo aspetto che parte la nostra analisi sull’autoliquidazione INAIL 2021-2022.
L’iter autoliquidazione inizia con la consultazione del documento rilasciato dall’INAIL contenente le basi di calcolo per determinare il premio 2021 – 2022. In particolare vengono riportati, per ogni voce di rischio:
Le informazioni in questione sono distinte in:
I prospetti aggiornati, utili ai fini del calcolo dell’autoliquidazione 2021-2022, sono disponibili dallo scorso 9 dicembre accedendo (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS) al portale “inail.it – Accedi ai servizi online – Autoliquidazione – Visualizza Basi di Calcolo”. A rendere nota la disponibilità delle informazioni sul proprio sito è stata la stessa INAIL con l’Istruzione operativa del 7 dicembre 2021 numero 13541.
La procedura di autoliquidazione prevede:
Tanto il saldo quanto l’acconto vengono calcolati moltiplicando:
Può verificarsi l’ipotesi che la rata 2021 sia di importo superiore alla regolazione relativa allo stesso anno. In tal caso si genera un credito da compensare con la rata 2022.
Facciamo l’esempio di un’azienda con voce di tariffa “0722” relativa ai rischi legati all’attività d’ufficio. Nella comunicazione INAIL sulle basi di calcolo è indicato:
Le retribuzioni del 2021 sono state pari ad euro 350.000,00. Lo stesso importo è previsto per il 2022. La rata anticipata 2021 (anch’essa riportata nelle basi di calcolo INAIL) è stata di euro 1.230,10.
Il primo passaggio prevede il calcolo del premio 2021:
Retribuzione imponibile 2021 euro 350.000,00 * tasso 2021 5 per mille = 1.750,00 euro cui si aggiunge l’addizionale dell’1% del premio, la quale porta l’importo complessivo ad euro 1.750,00 + 17,50 = 1.767,50 euro.
Successivamente si calcola il premio 2022 che, nel nostro caso, sarà sempre pari ad euro 1.767,50.
Operazione | Calcolo |
Premio 2021 (A) | 1.767,50 |
Rata 2021 (B) | 1.230,10 |
Regolazione 2021 (A – B) | 537,40 |
Rata anticipata 2022 | 1.767,50 |
Premio autoliquidazione 2021 – 2022 da versare con F24 (regolazione + rata) | 2.304,90 |
I datori di lavoro che prevedono di corrispondere nel 2022 retribuzioni inferiori rispetto a quelle dell’anno precedente (si pensi ad una contrazione dell’attività produttiva) sono tenuti ad inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2022 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.
Per farlo, è necessario collegarsi (in possesso sempre delle credenziali SPID, CIE o CNS) al portale “inail.it – – Accedi ai servizi online – Autoliquidazione – Riduzione Presunto”.
L’importo indicato, si legge nell’Istruzione operativa INAIL del 29 dicembre 2021 numero 14185, costituisce “la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2022 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2021, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto”.
La rata anticipata 2022 e la regolazione 2021 devono essere versati all’INAIL con modello F24:
Ogni rata è pari al 25% del premio complessivo. Alla somma – base si aggiungono gli interessi, calcolati con riferimento alla seconda, terza e quarta rata. Fanno eccezione i contributi associativi (riscossi dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria che hanno stipulato specifica convenzione con l’Ente), da pagare in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.
La scelta di avvalersi della rateazione dev’essere indicata in sede di invio del “Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni” (Mod. 1031) rispondendo “Sì” all’opzione “Rateazione ai sensi della L. 449/97 (art. 59, comma 19) e della L. 144/99 (art. 55 comma 5)”.
In sede di compilazione del modello F24, gli importi dovuti dovranno essere indicati all’interno della “Sezione altri enti previdenziali ed assicurativi – INAIL” completi di:
Con la Nota 11 gennaio 2022 numero 198 l’INAIL ha comunicato i tassi di interesse da applicare e le date per il versamento rateale del premio da autoliquidazione 2021/2022:
Rata | Scadenza | Data utile per il pagamento | Interessi |
1° | 16 febbraio 2022 | 16 febbraio 2022 | 0 |
2° | 16 maggio 2022 | 16 maggio 2022 | 0,00024384 |
3° | 16 agosto 2022 | 22 agosto 2022 | 0,00049589 |
4° | 16 novembre 2022 | 16 novembre 2022 | 0,00074795 |
Per ottenere l’importo degli interessi è sufficiente moltiplicare il valore della seconda, terza e quarta rata per i coefficienti indicati in tabella.
L’aggiornamento dei tassi tiene conto del valore medio dell’interesse dei titoli di Stato per l’anno 2021, pari allo 0,10%, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.
Entro il 28 febbraio 2022 è fatto obbligo ai datori (titolari di Posizione Assicurativa Territoriale o PAT) di inviare la denuncia delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021, utilizzando, a seconda delle ipotesi, il servizio telematico “AL.P.I online” o “Invio telematico Dichiarazione Salari” entrambi disponibili (previo accreditamento con credenziali SPID, CIE o CNS) collegandosi a “inail.it – Accedi ai servizi online – Autoliquidazione”.