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Home»Leggi, normativa e prassi»Aziende sequestrate o confiscate: regole di intervento dell’INPS

Aziende sequestrate o confiscate: regole di intervento dell’INPS

Daniele Bonaddio22 Settembre 20204 Mins Read
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L'INPS chiarisce le regole d'intervento del Fondo di Garanzia dell'Istituto per i dipendenti di aziende sequestrate o confiscate.

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Gestione provvedimenti CIG

L’intervento del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2 della L. n. 297/1982, in caso di aziende sottoposte a sequestro o confisca, è correlato all’insolvenza del datore di lavoro. Ciò può ritenersi dimostrato anche con l’apertura di una delle procedure concorsuali; ovvero, per i datori di lavoro non soggetti a fallimento, con l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza del datore di lavoro.

Inoltre è necessario che si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro e l’accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato. Si specifica, inoltre, che i lavoratori che chiedono l’intervento del Fondo in relazione ad un rapporto intercorso con un datore di lavoro nei cui confronti non è stata aperta una procedura concorsuale, devono dimostrare anche la non assoggettabilità dello stesso datore di lavoro alla disciplina delle procedure concorsuali.

A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 103 del 17 settembre 2020. Nel documento di prassi si illustrano le modalità di intervento del Fondo di Garanzia nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto alle misure di prevenzione disciplinate dal D.Lgs. n. 159/2011.

Aziende sequestrate o confiscate: quando interviene l’INPS

L’art. 2 della L. n. 297/1982 prevede che l’intervento del Fondo di Garanzia INPS si realizza in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Tale requisito si ritiene dimostrato con l’apertura di una delle procedure concorsuali, oppure, per i datori di lavoro non soggetti alle disposizioni della Legge Fallimentare, con l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza dei beni del datore di lavoro.

Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali

Gli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 159/2011, disciplinando il regime dei beni sequestrati/confiscati nelle due diverse ipotesi della dichiarazione di fallimento prima o dopo l’intervento interinale del sequestro, delineano la compatibilità/concorrenzialità della procedura concorsuale e delle misure patrimoniali antimafia.

Quanto al rapporto tra le misure di prevenzione e il fallimento, la legge riconosce la possibilità che esso sia dichiarato anche dopo il sequestro:

  • sia su iniziativa dei creditori;
  • sia su iniziativa del pubblico ministero, al quale l’amministratore giudiziario deve chiedere di attivarsi se ne rileva i presupposti.

Per la giurisprudenza non costituisce ostacolo all’apertura della procedura concorsuale il fatto che l’intero compendio aziendale o l’intero pacchetto azionario siano stati posti sotto sequestro; anche se siano, quindi, da escludere dall’attivo fallimentare.

Intervento in favore dei dipendenti di un’azienda sottoposta a sequestro

L’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei lavoratori non può prescindere dalla verifica dei seguenti requisiti essenziali:

  • cessazione del rapporto di lavoro;
  • insolvenza del datore di lavoro;
  • accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato.

I lavoratori che chiedono l’intervento del Fondo devono dimostrare anche la non assoggettabilità dello stesso datore di lavoro alla disciplina delle procedure concorsuali.

Con riferimento a quest’ultima fattispecie si rileva che, quando tutti i beni del datore di lavoro sono stati sottoposti a sequestro/confisca, i lavoratori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’accertamento dei crediti anteriori al sequestro viene compiuto dal giudice delegato con l’ausilio dell’amministratore giudiziario. In tal caso, dunque, i lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia dopo che il loro credito sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato.

Il credito, nei 30 giorni successivi al deposito, non deve essere stato oggetto di azioni di opposizione o impugnazione.

Laddove l’amministratore giudiziario, rappresenti che l’azienda versa in stato di insolvenza, ai fini della prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali, non sarà necessario presentare il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento. Nel diverso caso in cui l’azienda sottoposta a sequestro sia già stata dichiarata fallita, i lavoratori potranno richiedere in via ordinaria l’intervento del Fondo di Garanzia.

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