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di Daniele Bonaddio - 13 Novembre 2020
Occhio alle domande di Bonus assunzioni IO Lavoro non accolte, ovvero che presentano come esito provvisorio “KO-Non accolta”. Tali istanze, infatti, dovranno essere ripresentate dal datore di lavoro all’INPS, in quanto l’ANPAL non ha potuto verificare il requisito riguardante lo stato di “privo di impiego”.
Quindi, al fine di consolidare gli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica, l’ANPAL ha sospeso temporaneamente tale controllo. Il reinoltro delle istanze deve avvenire secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite. In ogni caso, non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze verranno elaborate tenendo conto anche del predetto requisito.
Quindi:
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 4191 del 10 novembre 2020.
Recentemente l’INPS (Circolare n. 124/2020) ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’IncentivO Lavoro (“IO Lavoro”). L’obiettivo è di favorire l’assunzione di soggetti disoccupati, effettuate in Regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, come disciplinato dal decreto direttoriale ANPAL n. 52 dell’11 febbraio 2020 e successive rettifiche.
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015. Sono “disoccupati” “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Inoltre, si rendono partecipi alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
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Inoltre, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, se il lavoratore al momento dell’assunzione/trasformazione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, deve:
È “privo di impiego regolarmente retribuito” chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato:
Poiché è emerso che l’ANPAL sta effettuando aggiornamenti procedurali per constatare il predetto requisito, è stata sospeso il controllo. Ciò ha provocato in tutte le domande un esito provvisorio di “KO-Non accolta”.
Sul punto, l’INPS informa che tali istanze potranno essere nuovamente inviate, seguendo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite.
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Al fine di agevolare l’invio delle istanze, l’INPS comunica che:
Infine, per quanto riguarda le istanze a decorrere dal 17 novembre, l’elaborazione avviene in base all’ordine cronologico di presentazione della richiesta. Ciò a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione.
Laddove l’INPS accolga la domanda di Bonus assunzioni IO Lavoro, il datore di lavoro è tenuto – a pena di decadenza – a comunicare l’avvenuta assunzione entro 10 giorni di calendario.
L’inosservanza di tale termine determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme. Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta.
L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive.