Via libera all’incentivo IO Lavoro: la nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e adottata successivamente dal Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020. Lo sgravio contributivo, pari a un massimo di 8.060 euro su base annua per 12 mesi, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Per poter accedere all’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione, tramite il modulo di istanza online “IO Lavoro”, reperibile nell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Si precisa, sin da ora, che le domande presentate verranno contraddistinte dall’INPS con la dicitura “non accolta provvisoria”. Ciò al fine di non far perdere la priorità acquisita all’azienda. Quindi, nelle ipotesi in cui si libereranno delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte. La stessa dicitura apparirà anche laddove dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)
Successivamente, in tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione. L’inosservanza di tale termine decreta l’inefficacia della precedente prenotazione. In ogni caso, rimane nella facoltà del datore di lavoro presentare una nuova domanda.
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 (reperibile a fondo pagina).
Incentivo IO Lavoro: soggetti interessati e campo di applicazione
La decontribuzione opera in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati. Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato sia ubicata nelle Regioni:
- “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
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IO Lavoro INPS: rapporti incentivati
L’incentivo riguarda:
- i rapporti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- i rapporti di apprendistato professionalizzante;
- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Sono esclusi invece:
- le assunzioni con contratto di lavoro domestico;
- assunzioni con contratto intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale;
- i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Incentivo assunzioni IO Lavoro: quanto spetta
Come anticipato in premessa, l’incentivo è pari a un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro.
Condizioni da rispettare
Per poter fruire dell’incentivo IO Lavoro è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- possesso di un DURC regolare;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
IO Lavoro, de minimis e ULA
L’incentivo deve essere fruito nel rispetto degli aiuti “de minimis”. Inoltre, occorre che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto. Nello specifico, tale incremento deve intendersi come aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, il numero dei dipendenti è calcolato in ULA (Unità di Lavoro Annuo), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Indicazioni Uniemens
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IOLA”, avente il significato di “Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato).
Infine:
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020.
Da notare che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Circolare INPS numero 124 del 26-10-2020
Ecco la circolare INPS.
Circolare INPS numero 124 del 26-10-2020 (971,2 KiB, 956 hits)
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