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Bonus una tantum 1.600 euro, domanda respinta: come fare richiesta di riesame

Entro il 7 novembre 2021 è possibile fare domanda di riesame per le domande di indennità una tantum di 1.600 euro Dl Sostegni bis.


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di - 20 Ottobre 2021

I potenziali beneficiari del Bonus una tantum 1.600 euro previsto dal Decreto Sostegni-Bis, ai quali sono state respinte le domande, possono fare istanza di riesame. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è il 7 novembre 2021. Se entro tale l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”. Da notare che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:

“NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.

Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata questa dovrà essere considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3530 del 18 novembre 2021.

Bonus una tantum 1.600 euro: soggetti interessati

L’indennità una tantum è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori impattate dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

È altresì prevista la concessione di un’indennità una tantum pari a:

Bonus una tantum 1.600 euro, domanda respinta: come richiedere il riesame

Ai sensi degli artt. 42 e 69 del D.L. n. 73/2021, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare:

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 27 maggio 2021.

Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori autonomi occorre verificare il requisito dell’assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 27 maggio 2021. Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.

Esiti delle domande

Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS avvalendosi del servizio denominato “Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è fissato al 7 novembre 2021.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, tramite l’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata “riesamebonus600.nomesede@inps.it”, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

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Tags: Busta PagaINPS