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Busta paga in contanti: inapplicabile il cumulo giuridico per le sanzioni

Non è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico per le sanzioni in caso di pagamento in contanti della busta paga del dipendente


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di - 20 Aprile 2021

È possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico (ex art. 8 della L. n. 689/1981) al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione del pagamento degli stipendi? A questo interrogativo ha dato risposta l’INL con la Nota n. 606 del 15 aprile 2021. Il documento di prassi, in particolare, ha specificato espressamente che non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981 ossi il cumulo giuridico. Perché? L’Istituto Nazionale del Lavoro afferma che le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria. Inoltre, gli obblighi di cui ai co. 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l’istituto di cui all’art. 8, co. 2.

In altre parole, la disciplina non è applicabile:

Quindi, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni, indipendentemente dalla circostanza che l’illecito si riferisca ad uno o più lavoratori.

Tracciabilità degli stipendi: la disciplina

Ai sensi dell’art. 1, co. 910-913 della L. n. 205/2017, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti per legge a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

Busta paga in contanti: sanzioni

Laddove la corresponsione dell’importo contenuto nella busta paga sia effettuata con modalità diverse da quelle appena elencate, scatta le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Dunque, non è diffidabile la violazione della tracciabilità delle paghe in vigore dal prossimo 1° luglio, in quanto illecito non materialmente sanabile. Pertanto, la sanzione sarà pari a 1.667 euro (cioè 1/3 del massimo) da versare entro 60 giorni dalla notifica del verbale di violazione. Verbale che può essere impugnato, entro 30 giorni, con ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Leggi anche: Divieto retribuzione in contanti: sanzione doppia se c’è anche lavoro nero

Quando si configura un illecito

Ma quando si configura esattamente un illecito? Ebbene, esso si configura “ogniqualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell’art. 1 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente”.

Si può applicare il cumulo giuridico per le sanzioni?

Il sistema del cumulo giuridico, disciplinato dall’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981, si applica alle sanzioni amministrative.

Pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso eterogeneo), l’autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo.

Attenzione però: ciò non è applicabile in due ipotesi:

Il parere dell’INL

Secondo l’INL non risulta invocabile l’istituto del cumulo giuridico in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria

Inoltre, non si può ritenere applicabile, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 cod. pen., in tema di continuazione tra reati:

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Tags: Busta Pagapagamento in contanti