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Stipendi, stop ai contanti: dal 1° luglio solo pagamenti tracciati

Dal 1° luglio 2018 è vietato il pagamento delle retribuzioni in contanti. La norma servirà a combattere forme elusive dei rapporti di lavoro.


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di - 4 Giugno 2018

Stipendi in contanti, dal 1° luglio 2018 saranno ammessi solo pagamenti tracciati e non sarà più quindi possibile per i datori di lavoro pagare le buste paga con denaro liquido. La nuova norma sulle buste paga tracciabili, contenuta nell’ultima legge di bilancio,  servirà a combattere il cosiddetto lavoro grigio. Si tratta di un comportamento fraudolento di alcune aziende che pagano le retribuzioni dei lavoratori in contanti corrispondendo loro una somma più bassa del netto in busta paga.

Nella Legge di Bilancio viene stabilito che da luglio datori di lavoro e committenti potranno pagare le retribuzioni, nonchè gli anticipi di retribuzione, solo con mezzi di pagamenti tracciabili. Vediamo in breve cosa dice la norma.

Stipendio in contanti, stop ai liquidi da luglio 2018

Come detto sopra la norma stabilisce che a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti, non potranno più procedere al pagamento in contanti della busta paga di lavoratori dipendenti e parasubordinati, nè tantomeno degli acconti delle retribuzioni. Il fine della norma è quello di contrastare il comportamento fraudolento attraverso il quale si consegna al lavoratore una busta paga, ma il pagamento della retribuzione è più basso.

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

Firma della busta paga e prova del pagamento della retribuzione

Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.

Le due norme sono correlate, infatti se in precedenza la firma della busta paga poteva in alcuni casi avere valenza di quietanza ora non vi potranno essere più dubbi. Questo perchè la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.

Fatta la legge trovato l’inganno, come ci ha fatto notare qualche attento lettore. Vi potrà essere infatti qualche datore di lavoro che pretenderà di avere indietro una parte del pagamento direttamente dal lavoratore in contanti. Tuttavia è chiaro che con il pagamento tracciato il lavoratore sarà pienamente consapevole del fatto che la sua retribuzione è inferiore a quella realmente spettante. Potrà quindi agire di conseguenza contro il datore di lavoro o committente.

A chi si applica il divieto di pagamento degli stipendi in contanti?

Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:

La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:

Quindi si possono pagare gli stipendi in contanti di colf e badanti. Tuttavia anche se la legge non prevede tale obbligo, il consiglio è sempre quello di non pagare mai le retribuzioni in contanti a colf e badanti. Il motivo è molto semplice, infatti sarà difficilissimo in futuro provare che tutti i pagamenti sono stati effettuati regolarmente. E’ quindi sempre preferibile retribuire il collaboratore familiare, che sia colf, badante o baby sitter con mezzi tracciati così come elencato sopra.

Stipendi in contanti, sanzioni

Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma sono state indicate anche le sanzioni applicabili ai contravventori.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Retribuzioni in contanti, violazione non sanabile né diffidabile

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la Nota 22 maggio 2018, n. 4538 con i primi chiarimenti sul pagamento delle retribuzioni in contanti. L’INL informa che non è diffidabile la violazione della tracciabilità delle buste paga, in quanto si tratta di un illecito non materialmente sanabile. La violazione si compie sia nel momento in cui non vengono usati mezzi di pagamento tracciabili per il pagamento delle retribuzioni, ma anche quando questi sono usati in maniera elusiva. Pensiamo ad esempio al pagamento a mezzo bonifico, che poi viene revocato.

In caso di mancato pagamento con mezzi tracciati la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di un terzo con codice tributo 741T e l’autorità competente a ricevere il rapporto, è l’ispettorato territoriale del lavoro.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 22 maggio 2018, n. 4538

Di seguito alleghiamo la nota dell’INL per una attenta lettura.

  INL - Nota 22 maggio 2018, n. 4538 (41,5 KiB, 2.672 hits)

Testo della norma sul divieto di pagamento in contanti degli stipendi

Alleghiamo il testo della norma sullo stop agli stipendi in contanti contenuta nella legge di bilancio 2018 per una attenta lettura e analisi del provvedimento.

  Legge di Bilancio 2018 - Divieto pagamento busta paga in contanti (53,7 KiB, 6.771 hits)

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Tags: Legge di Bilancio 2024