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di Daniele Bonaddio - 11 Marzo 2021
L’INPS ha rilasciato il messaggio 1008 del 9 marzo con il quale fornisce le indicazioni in merito alla regolarizzazione delle domande di cassa integrazione con causale covid-19 riferite al 2020. Per accedere a una delle integrazioni salariali previste a causa del Covid-19 era necessario inviare la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Ora, invece, tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 ed entro tale data devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Si ricorda, al riguardo, che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS: il modello SR41 e il modello SR43.
Il Decreto Milleproroghe ha introdotto una proroga dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vi rientrano quindi tutte le domande i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020:
Pertanto si possono ancora inviare le domande fino alla mensilità di novembre 2020 la cui scadenza originaria era fissata al 31/12/2020. Come noto, infatti, le domande in commento devono essere inoltrate all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Inoltre, entro la predetta data, devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 (Modelli “SR41” e “SR43” semplificati).
Quindi, alla luce del “Decreto Milleproroghe”, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore.
Come anticipato, il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Si ricorda che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, ossia:
Tali modelli devono essere inviati:
Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
A tal fine, occorre utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.
Per quanto attiene, invece, alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, i datori di lavoro non dovranno riproporre nuove istanze.
Diversamente, le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.