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CIGD Covid-19: accordo sindacale unico per aziende plurilocalizzate

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le faq relative alla Circolare 8/2020, in merito alla CIG Covid-19 e altri ammortizzatori sociali.


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di - 16 Aprile 2020

Accordo sindacale unico in caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale. Nel caso di specie, al fine di semplificarne la presentazione, l’istanza al Ministero del Lavoro dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza.

Successivamente, l’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce questo ed altri punti con le FAQ sul proprio portale, in conseguenza della Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020.

CIGD Covid-19: istanze singole per ciascuna unità produttiva

Con riferimento ai datori di lavoro con una struttura produttiva distribuita fino ad un massimo di quattro o più Regioni o Province Autonome, occorre sempre inviare singolarmente le domande di accesso alla CIGD.

Infatti, seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata, se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Leggi anche: CIG in deroga Covid-19: novità Decreto Liquidità e modello SR41

Tirocini prorogati

In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell’attività produttiva è stato chiesto se la durata del tirocinio s’intende prorogata? La risposta del Ministero del Lavoro è positiva.

Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato. Inoltre, la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.

La comunicazione di proroga, prevista dall’art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, si deve effettuare entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio era svolto.

Assenza equiparata alla malattia se dettata al provvedimento di contenimento

Qualora i lavoratori non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento, l’assenza è equiparata a malattia. Ciò vale anche qualora siano i Presidenti delle Regioni interessate dal contagio ad adottare i predetti provvedimenti.

L’assenza, inoltre, non è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Permessi 104 covid-19: di quanti giorni si dispongono?

In conseguenza del “Decreto Curata Italia”, i giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020. In pratica, ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi. Tali permessi potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide.

Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purchè entro il 30 aprile.

Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Tali permessi sono previsti anche per:

Leggi anche: Permessi Legge 104, 12 giorni in più: ecco la circolare INPS

Disabilità e smart working, è possibile?

Fino al 30 aprile 2020 è permesso ai caregivers di poter svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Ciò a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.

Nello stesso periodo, ai lavoratori con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Circolare Ministero del Lavoro n. 8 dell’8 aprile 2020

Alleghiamo infine il testo della circolare 8 del 2020 e le relative FAQ ministeriali.

  Circolare Min. Lavoro 08 aprile 2020 numero 8 (340,1 KiB, 284 hits)

  FAQ Circolare Min. Lavoro 08 aprile 2020 numero 8 (64,6 KiB, 289 hits)

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Tags: coronavirusMinistero del lavoro