Recepite le novità normative del cd. Decretone (art. 26-sexies del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2019) in materia di sostegno al reddito, ovvero sulla CIG in deroga per il settore call center. Con Circolare 8 del 16 aprile 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato il rifinanziamento degli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, ovvero la cassa integrazione guadagni in deroga nel predetto settore, per un importo pari ai 20 milioni di euro per l’anno in corso.
Il documento di prassi informa che è possibile scaricare la domanda da inviare al Ministero del Lavoro sul sito www.lavoro.gov.it, sezione “Area Lavoro” – “Ammortizzatori sociali” – “Concessioni in deroga”. Si precisa, sin da ora, che l’azienda deve indicare nella domanda se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell’INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.
CIG in deroga per il settore call center 2019
Il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 22763 del 12 novembre 2015, emanato in attuazione dell’art. 44, co. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, ha disciplinato le modalità di concessione di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center.
Soggetti interessati alla CIG in deroga nei call center
I soggetti rientranti nel predetto sostegno economico sono tutti i lavoratori dipendenti impiegati nelle imprese del settore call center non rientranti nel campo di applicazione della CIG, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.
In particolare, sono destinatari dell’integrazione salariale in commento: i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti.
Restano, invece, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
Causa e durata della CIG in deroga nei call center
La causa d’intervento principale affinché l’impresa possa richiedere l’ammortizzatore sociale in trattazione, è che la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo. A tal fine, l’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria.
Inoltre, l’azienda deve predisporre un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere.
Contributo addizionale della CIG in deroga nei call center
Nel documento di prassi il Ministero del Lavoro ricorda che le imprese che aderiscono all’ammortizzare sociale in commento, sono tenute a versare un contributo addizionale crescente all’utilizzo. L’aliquota è pari al:
- 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino al massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite delle 52 e fino a 104 settimane nel quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite delle 52 settimane nel quinquennio mobile.
Invio domande della CIG in deroga nei call center
Per accedere all’indennità di sostegno al reddito, è necessario che l’azienda sottoscriva un accordo in sede governativa. Tale accordo va sottoscritto presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione VI. Successivamente, entro tempi congrui, bisogna presentare la relativa domanda di concessione al trattamento; la domanda va presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali I.O. – Divisione III, Via Fornovo 8, 00192 Roma, a mezzo:
- posta raccomandata A/R, ovvero;
- posta elettronica certifica (Pec) all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
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