Le domande di CIGO e assegno ordinario, introdotte dal Decreto-Legge 18/2020 Decreto Cura Italia in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 cornonavirus, possono essere presentate sul portale INPS. In particolare, occorre accedere nella sezione “Aziende, consulenti e professionisti” presente tra i “Servi online” e cliccare su “CIG e Fondi di solidarietà”.
Al momento dell’inserimento della scheda causale:
- per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari;
- per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.
L’INPS ha recepito le novità del Decreto Cura Italia con la circolare 47 del 28 marzo; in precedenza aveva dato le prime indicazioni con il Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020. Il documento di prassi recepisce le misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.
Indice dei contenuti
Come noto per venire incontro a imprese e lavoratori costretti a sospendere temporaneamente l’attività produttiva e lavorativa a causa del Coronavirus, il governo ha varato il Dl 18/2020 Decreto Cura Italia.
Il provvedimento normativo stabilisce nuove “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nello specifico, al Capo I del Titolo II del citato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale fra cui specifici ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIG ordinaria e in deroga e assegno ordinario).
A tal fine, il legislatore ha rilasciato una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”, utilizzabile per le domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli artt. 19, 20 e 21 del Dl 18/2020.
Decorrenza CIGO e assegno ordinario
Per quanto concerne la decorrenza del termine di presentazione delle domande, essa coincide con la data del 23 marzo 2020.
Ciò vale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020. Tale periodo, quindi, deve considerarsi neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dopo il 23 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie.
Domande CIGO e assegno ordinario: termine d’invio
Le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente. Il termine è la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Novità CIGO e assegno ordinario
Infine, si riepilogano sinteticamente le novità apportate dal “Dl Cura Italia”:
- le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane. La CIGO deve essere compresa nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- nel predetto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;
- non è dovuto il contributo addizionale.
INPS, Messaggio numero 1321 del 23 marzo 2020
Alleghiamo infine il testo del messaggio INPS 1321 del 23 marzo 2020 per maggiori chiarimenti.

» 59,8 KiB - 3.351 download
Circolare INPS numero 47 del 28-03-2020
Alleghiamo infine il testo completo della circolare INPS 47 per maggiori approfondimenti.

» 4,4 MiB - 11.414 download
Argomenti
⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News, YouTube, Facebook o via email