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Nuove linee guida INPS per la concessione della CIGO

L'INPS con messaggio 1856 fornisce nuovi chiarimenti generali e per particolari causali di concessione della CIGO Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria


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di - 15 Maggio 2017

Il recente messaggio Inps 1856, richiamando la circolare 139 del 2016 dell’Istituto e il Decreto Ministeriale 95442, fornisce nuovi chiarimenti in materia di concessione della CIGO.

Dopo la prima fase di applicazione dei criteri di esame delle domande illustrati nella circolare 139 è stato infatti possibile analizzare le prassi applicative e rilevare le principali criticità.

Il messaggio 1856 contiene quindi delle linee guida sui criteri interpretativi e applicativi, di carattere generale e riferiti a particolari causali, riguardanti le domande di concessione della CIGO. Vediamo dunque di cosa si tratta, per un esame più completo si rimanda al testo integrale del messaggio.

Leggi anche: Ministero del Lavoro: i criteri per la CIGO 2016

 

Il supplemento istruttorio per la concessione della CIGO

Nei casi di rigetto della domanda di concessione della CIGO per carenza di elementi valutativi viene attivata la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442. La sede Inps competente richiederà quindi all’azienda, con un termine di 15 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria legato all’istanza o alla relazione tecnica. Se successivamente sarà necessario emanare comunque un provvedimento di rigetto della domanda, l’indicazione dell’avvenuto supplemento di istruttoria e i suoi esiti verranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisionale dell’Inps.

La ripresa dell’attività lavorativa

La ripresa dell’attività aziendale viene valutata a priori, con riferimento cioè agli elementi valutativi disponibili alla presentazione della domanda di CIGO o integrati come esito del supplemento di istruttoria.

Nei casi in cui l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e l’adozione del provvedimento, quindi prima della data di quest’ultimo, viene ritenuto oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui all’art. 1, comma 2, del DM 95442.

L’avvenuta ripresa dell’attività sana di fatto anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva.

Viene comunque mantenuto il criterio del “giudizio prognostico ex ante” a favore dell’azienda (vedi circolare 139, 1° parte, punto 4.b).

Causale mancanza di lavoro e di commesse

Per la causale “mancanza di lavoro o di commesse” nelle istanze di CIGO, il messaggio 1856 sottolinea che i nuovi ordinativi e commesse sono uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda, ma non sono l’unico elemento ai fini della valutazione.

Gli indici di probabilità della ripresa possono infatti derivare anche da altri aspetti descritti nella relazione tecnica. Ad esempio costituiscono elementi di valutazione:

Causali eventi meteo e bollettini allegati

I criteri per la valutazione delle istanze di CIGO relative ad “eventi meteo” sono stati specificati dall’Inps attraverso il messaggio 28336 del 1998 e ribaditi nella circolare 139 del 2016.

Per garantire l’omogeneità delle istruttorie il messaggio 1856 fornisce quindi ulteriori chiarimenti per queste fattispecie di eventi meteo:

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DM 95442 le istanze di CIGO legate ad eventi meteo devono essere corredate da relazione tecnica che alleghi i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare l’evento meteo per il quale è stata inoltrata la domanda di CIGO, è l’Inps che provvederà d’ufficio ad acquisire i bollettini meteo.

Approfondimenti: Messaggio INPS numero 1856 del 03/05/2017

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Tags: Cassa integrazione