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Concessione della CIGS e verifiche ispettive

La circolare ministeriale 27 del 2016 fornisce indicazioni su CIGS e verifiche ispettive, ovvero le attività ispettive nell'ambito della CIGS.


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di - 19 Settembre 2016

Lo scorso 8 agosto è stata emanata la circolare ministeriale 27 del 2016 che fornisce indicazioni sulle verifiche ispettive nell’ambito della concessione della CIGS. Esaminiamola in sintesi.

CIGS e verifiche ispettive

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 27 del 2016 fornisce indicazioni operative riguardanti le verifiche ispettive relative alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi del Decreto Legislativo 148 del 2015.

Il Jobs Act infatti, attraverso il D.Lgs 148/2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, introduce anche alcune novità in materia di procedimento amministrativo finalizzato alla concessione della CIGS.

Le attività ispettive possono quindi essere così individuate:

Riguardo alla prima tipologia di verifica ispettiva la circolare 27 precisa che gli accertamenti non possono limitarsi alla sola verifica documentale, ma necessitano sempre dell’accesso sul luogo di lavoro. Gli organi ispettivi possono inoltre procedere ad ulteriori accertamenti rispetto a quelli già previsti al livello normativo.

La circolare descrive poi gli elementi principali oggetto di verifica rispetto alle causali di intervento CIGS di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Trovano poi spazio i casi delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e servizi di pulizia, delle imprese artigiane, dei partiti e movimenti politici.

Vengono inoltre messi in evidenza le procedure concorsuali ed un approfondimento sul mancato rispetto dei meccanismi di rotazione.

La circolare 27 prosegue concentrandosi sul pagamento diretto e sui relativi controlli mirati ad accertare le effettive difficoltà finanziarie dell’azienda, nello specifico:

L’attestazione deve essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno. Detto indice di liquidità deve risultare manifestamente negativo – con valore inferiore all’unità – così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti.

In conclusione viene precisato che le indicazioni operative contenute nella circolare 27 si applicano ai procedimenti di concessione del trattamento di CIGS concessi ai sensi del D.Lgs 148/2015. Per quanto riguarda invece i procedimenti e le istanze presentate ai sensi della normativa precedente (Legge 223/1991, Decreto Legge 726/1984 convertito in legge 863/1984, DPR 218/2000), gli accertamenti ispettivi seguono le rispettive regole procedimentali.

Per un esame più completo e approfondito si rimanda al testo integrale.

Circolare n. 27 del 08.08.2016 (PDF)

Leggi anche: Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS

Leggi anche: Min. Lavoro, criteri per la proroga della CIGS

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Tags: Cassa integrazioneMinistero del lavoro