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Contratto di lavoro a chiamata senza DVR, chiarimenti dall’INL

L’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha rilasciato la lettera circolare n. 49 del 15 marzo scorso, contenente importanti precisazioni sul contratto di lavoro a chiamata senza DVR aziendale (documento di valutazione dei rischi). Vediamo cosa rischia il datore di lavoro in questi casi.


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di - 21 Marzo 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha rilasciato una recente lettera circolare, la n. 49 del 15 marzo scorso, con la quale ha fornito alcune importanti precisazioni sul contratto di lavoro a chiamata senza DVR aziendale (documento di valutazione dei rischi). La lettera circolare fa quindi riferimento alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 ed in particolare del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.

L’Ispettorato del Lavoro conferma il recente orientamento in materia affermando che in questi casi è prevista, oltre alle sanzioni amministrative dovute per la mancanza di Documento di Valutazione dei Rischi, anche la riqualificazione del rapporto di lavoro.

Contratto di lavoro a chiamata senza DVR

Come anticipato in premessa l’art. 14 del D. Lgs 81/2015 prevede espressamente il divieto di stipulta di contratto di lavoro a chiamata senza DVR. Cioè se l’azienda non ha proceduto alla valutazione dei rischi di cui al D. lgs. 81/08 non può in nessun caso stipulare contratti intermittenti o a chiamata.

Il Ministero del lavoro, prosegue la Lettera Circolare, ha sempre sostenuto che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della citata norma, ovvero in assenza di DVR, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un normale rapporto di lavoro subordinato (Circolari nn. 18 e 20 del 2012).

Il Ministero del Lavoro è giunto a questa conclusione basandosi sull’orientamento della Corte di Cassazione che ha espresso il principio generale secondo il quale:

la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato.

Anche se questo principio è stato applicato ai contratti a termine, di riflesso può riferirsi a tutti i rapporti di lavoro atipici, fra cui quindi il contratto di lavoro a chiamata.

Pertanto, nel confermare l’orientamento della giurisprudenza richiamata, in presenza di un contratto di lavoro a chiamata senza DVR aziendale, si avrà la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato. Lo stesso potrà comunque essere a tempo parziale.

LETTERA CIRCOLARE INL n. 49 DEL 15 MARZO 2018

Alleghiamo la citata lettera circolare INL numero 49 del 15 marzo 2018 per una lettura completa delle precisazioni in merito al contratto di lavoro a chiamata senza DVR.

  LETTERA CIRCOLARE INL n. 49 DEL 15 MARZO 2018 (757,4 KiB, 1.110 hits)

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Tags: Contratto a ChiamataIspettorato del LavoroSicurezza sul lavoro