Il contratto di rioccupazione introduce un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro, al fine di abbattere il carico contributivo e incentivare le assunzioni. Il nuovo sgravio sulle assunzioni è una misura emergenziale pensata per rilanciare l’occupazione a seguito della grave crisi economica generatosi a causa della diffusione del Covid-19 che ha messo al tappetto moltissime attività economiche. Pertanto, al fine di evitare licenziamenti in massa e aumentare di conseguenza il tasso di disoccupazione, il Governo ha pensato a un nuovo sgravio contributivo pari al 100%, fino a 6.000 euro su base annua, per una durata di 6 mesi. L’esonero opera in caso di assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato. Al termine le parti possono recedere dal rapporto di lavoro o proseguirlo come ordinario contratto a tempo indeterminato.
Aggiornamento: Con la circolare INPS 115 del 2 agosto 2021 arrivano le prime indicazioni relative all’ambito di applicazione dell’esonero in oggetto. La procedura di richiesta dell’esonero, disponibile da settembre 2021, sarà illustrata con un successivo messaggio, insieme alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Circolare numero 115 del 02-08-2021 (235,3 KiB, 228 hits)
Vediamo quindi a chi spetta, come funziona, importi e le condizioni di spettanza previste nel Decreto-Legge.
Contratto di rioccupazione: a chi spetta
Dalla bozza definitiva del Dl Sostegni bis del 20 maggio si legge che l’esonero contributivo del contratto di rioccupazione si rivolge a tutti i settori; serve in particolare a mettere in moto la ripartenza dell’economia e dare alle aziende una vera alternativa ai licenziamenti.
Sono esclusi dallo sgravio il settore agricolo e il lavoro domestico.
Come funziona
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
L’assunzione, in particolare, avviene mediante contratto a tempo indeterminato; vi dev’essere comunque un accordo con il lavoratore su un progetto formativo individuale e un periodo di prova fino a 6 mesi.
Si tratta, in pratica, di una sorta di contratto di apprendistato più breve ma rafforzato dal punto di vista del risparmio di costi.
Attenzione però: qualora il datore di lavoro non assuma il lavoratore, è obbligato a versare l’importo contributivo non corrisposto all’INPS.
Quindi, possiamo affermare che si tratta di un contratto a tempo indeterminato legato alla formazione e ad un periodo di prova, massimo sei mesi, con sgravi contributivi al 100%.
Importo e durata
Come precisato in premessa, l’esonero contributivo è pari al 100%, e vale per un massimo di 6.000 euro annui esclusi in premi INAIL. Inoltre, il periodo di prova è di 6 mesi.
Condizioni di spettanza
Per poter fruire dell’esonero è necessario che i datori di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione non devono aver proceduto a licenziamenti individuali o per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva.
Il beneficio è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti.
Testo definitivo Decreto Sostegni bis
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di seguito alleghiamo il testo dell’ultima bozza di Decreto Sostegni bis approvata in CdM del 20 maggio.
Dl Sostegni bis - DECRETO-LEGGE numero 73-2021 (360,7 KiB, 914 hits)
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