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Contribuzione aggiuntiva per aspettativa sindacale: precisazione dall’INPS

L’INPS ha fornito utili chiarimenti sulla contribuzione aggiuntiva per aspettativa sindacale. Ecco i dettagli della Circolare 129/2019


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di - 9 Ottobre 2019

Il lavoratore in aspettativa sindacale, chiamato a ricoprire cariche sindacali, gode di specifiche coperture, quali ad esempio la contribuzione aggiuntiva. La tutela opera a seguito del perfezionamento di due elementi costitutivi:

Nel caso di lavoratore in distacco sindacale, invece, la contribuzione aggiuntiva può essere versata da parte dell’Organizzazione al perfezionamento dei seguenti presupposti:

A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 129 del 4 ottobre 2019. Il documento di prassi analizza:

Aspettativa sindacale: la contribuzione aggiuntiva

L’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa, in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali. In particolare, il co. 3 dell’articolo menzionato precisa che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.

Leggi anche: Aspettativa dal lavoro: cos’è, come funziona e motivazioni per richiederla

Pertanto, scaduto tale termine, i predetti periodi non possono più essere oggetto di copertura figurativa. Tuttavia, detti periodi potranno comunque essere oggetto di riscatto. In particolare, potranno essere riscattati i periodi successivi al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni.

La contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione stabilita:

Restando, invece, esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.

Contribuzione aggiuntiva per aspettativa sindacale: versamento della contribuzione IVS

Allo scopo di consentire ai lavoratori di adeguare la predetta copertura assicurativa, è possibile operare il versamento della contribuzione IVS sull’eventuale differenza tra:

Il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche a favore dei lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro. In questo caso la misura della contribuzione aggiuntiva sarà riferita agli eventuali emolumenti ed indennità erogate dall’Organizzazione sindacale.

Per la corretta individuazione della base imponibile della contribuzione aggiuntiva è necessario distinguere tra le fattispecie di aspettativa sindacale e distacco sindacale.

Nel primo caso, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall’eventuale differenza fra:

Nel caso di distacco sindacale, invece, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall’Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco.

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Tags: INPSpermessi e congedi