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di Antonio Maroscia - 16 Maggio 2014
La Camera con il voto del 15 maggio, ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto-legge n.34 del 2014, meglio conosciuto come Decreto Lavoro 2014, che fa parte del più ampio piano di rilancio dell’occupazione denominato Jobs Act proposto dal Governo Renzi.
Il decreto-legge è entrato in vigore lo scorso 21 marzo ed è stato quindi convertito in Legge entro i termini, la conversione infatti sarebbe decaduta il 19 maggio. Il Decreto Lavoro è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, il 24 aprile 2014, è quindi passato all’esame del Senato, che lo ha approvato, con ulteriori modifiche, il 7 maggio 2014.
Nell’attesa di vedere il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale possiamo quindi esaminare il Decreto in base alle ultime modifiche apportate prima alla Camera e poi in Senato direttamente con un maxi emendamento direttamente dal Governo.
Il Decreto Lavoro si compone di 7 articoli, che riguardano a grandi linee i contratti a tempo determinato o lavoro a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato, l’apprendistato, la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’UE, “smaterializzazione” del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e i contratti di solidarietà.
Le novità più importanti e che hanno destato più polemiche in questi giorno riguardano certamente i contratti a termine e la formazione nell’apprendistato, vediamo come cambiano.
Il Decreto Lavoro modifica in più parti il D. Lgs. 368/2001 e il D. Lgs. 276/2003 prevedendo:
Il Decreto Lavoro modifica in più parti il D.Lgs. 167/2011 e la L. 92/2012, prevedendo, modalità semplificate di redazione del piano formativo individuale (per il quale il testo-originario del decreto-legge faceva venir meno l’obbligo previgente di redazione in forma scritta), sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Per quanto concerne la stabilizzazione degli apprendisti, ovvero la loro conversione a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato, il Decreto-legge riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato.
Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si debba tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Infine viene prevista la possibilità, previo recepimento delle Regioni, di utilizzare l’apprendistato anche per le attività stagionali.