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INPS: novità per convivenze e unioni civili tra persone dello stesso sesso

Messaggio INPS in merito alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.


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di - 23 Dicembre 2016

Con messaggio INPS numero 5171 del 21 dicembre l’INPS fornisce le prime istruzioni in merito alle novità per convivenze e unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Il messaggio recepisce le disposizioni contenute nella legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 e entrata in vigore il 5 giugno 2016 e recante disposizioni in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La suddetta legge disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto, in particolare l’Art. 1:

  1. regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  2. regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  3. fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili.

La legge n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili, dispone che:

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quindi, prosegue l’INPS, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali come pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc. e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.

  Messaggio INPS numero 5171 del 21-12-2016 (86,3 KiB, 898 hits)

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Tags: prestazioni a sostegno del reddito