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Home»Leggi, normativa e prassi»Ddl lavoro 2024, testo in discussione al Senato: ecco le principali misure previste

Ddl lavoro 2024, testo in discussione al Senato: ecco le principali misure previste

Antonio Maroscia25 Ottobre 20246 Mins Read
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Scopri cosa prevede il Ddl Lavoro 2024 in discussione al Senato: novità in arrivo su dimissioni, contratti a termine, stagionali e altro.

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Ddl Lavoro 2024

Il Disegno di Legge sul Lavoro, approvato alla Camera qualche settimana fa e ora in fase di esame in seconda lettura al Senato, introduce significative modifiche normative che mirano a una maggiore flessibilità e chiarezza per imprese e lavoratori. Originariamente approvato addirittura lo scorso 1 maggio 2023 dal Consiglio dei ministri e soprannominato “Decreto Primo Maggio,” il testo si concentra su aspetti chiave come i contratti a termine, il periodo di prova, le attività stagionali e nuovi strumenti per gestire le dimissioni e le assenze ingiustificate.

Le misure del DDL Lavoro sono pensate per rispondere a specifiche esigenze del mercato, apportando cambiamenti che impattano su una vasta gamma di settori e modalità contrattuali.

Indice:
  • Le principali misure del DDL Lavoro 2024
  • 1. Stop and Go per il lavoro stagionale
  • 2. Periodo di prova nei contratti a termine
  • 3. Contratti ibridi a causa mista
  • 4. Estensione delle tipologie di apprendistato e della durata (fino a 8 anni)
  • 5. Dimissioni di fatto per assenza ingiustificata
  • Conclusioni

Le principali misure del DDL Lavoro 2024

Il Disegno di Legge sul Lavoro introduce importanti novità per il lavoro stagionale e i contratti a termine. In primo luogo, amplia la definizione di “attività stagionali” con effetto retroattivo, includendo non solo quelle classiche, ma anche quelle identificate dai contratti collettivi. Questo cambiamento consente maggiore flessibilità alle aziende stagionali, permettendo loro di riassumere i lavoratori senza rispettare i rigidi periodi di “stop and go” così come previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963.

Inoltre, per i contratti a termine, il periodo di prova sarà proporzionato alla durata del contratto stesso: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di lavoro, con limiti specifici per contratti brevi e medio-lunghi, offrendo un sistema più bilanciato per entrambe le parti.

Altre misure riguardano nuove forme contrattuali e soluzioni per le assenze ingiustificate. È introdotto il “contratto ibrido a causa mista,” permettendo di impiegare un lavoratore sia come dipendente sia come autonomo a partita IVA, garantendo una gestione flessibile del lavoro. Per potenziare l’apprendistato, le risorse saranno estese a tutte le tipologie, e si aprirà l’Albo delle buone pratiche di alternanza scuola-lavoro.

Infine, le “dimissioni di fatto” per assenze ingiustificate offriranno ai datori di lavoro uno strumento per risolvere il rapporto in modo rapido, previa verifica da parte dell’Ispettorato del Lavoro, evitando le dimissioni online e snellendo le procedure burocratiche. Ecco una panoramica delle principali disposizioni in discussione al Senato.

1. Stop and Go per il lavoro stagionale

Uno degli interventi di maggiore impatto è quello riguardante il cosiddetto “stop and go” per i lavoratori stagionali. Attualmente, la normativa prevede che se un lavoratore viene riassunto entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto a termine inferiore a sei mesi (o 20 giorni se il contratto è più lungo), il nuovo rapporto di lavoro si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. Tuttavia, questa regola non si applica alle attività stagionali.

Con l’articolo 11, si amplia la definizione di attività stagionali includendo, oltre a quelle già previste, anche quelle specificate dai contratti collettivi nazionali e aziendali. Tale modifica avrà effetto retroattivo e offrirà maggiore flessibilità alle imprese, riducendo il rischio di contenziosi.

Il DDL introduce una nuova interpretazione del concetto di “stagionalità”, che non si limiterà più solo alle attività legate a cicli stagionali. Saranno considerate stagionali anche le attività che rispondono a picchi di produzione in determinati periodi dell’anno o a esigenze specifiche di settori produttivi o mercati.

Questo ampliamento offre un’opportunità alle aziende che gestiscono aumenti della domanda in modo ciclico e necessitano di maggiore flessibilità nell’organizzazione del personale.

2. Periodo di prova nei contratti a termine

In tema di contratti a termine, il DDL stabilisce un nuovo criterio per il periodo di prova, che sarà proporzionato alla durata del contratto: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto, con una durata minima di due giorni e massima di 15 giorni per contratti fino a sei mesi, e di 30 giorni per contratti di durata tra sei e dodici mesi.

Questa norma, salvo indicazioni più favorevoli da parte dei contratti collettivi, rende il periodo di prova proporzionato e specifico rispetto al contratto di lavoro, tutelando sia il lavoratore sia l’azienda.

3. Contratti ibridi a causa mista

Una novità interessante riguarda i cosiddetti “contratti ibridi a causa mista”, attraverso i quali un lavoratore potrà essere assunto sia come dipendente che come lavoratore autonomo a partita IVA, beneficiando del regime forfettario per la parte di lavoro autonomo.

Questa misura risponde alle esigenze di aziende che richiedono competenze specifiche per periodi temporanei o in regime di flessibilità. L’introduzione di questa forma contrattuale rappresenta un passo verso l’integrazione tra lavoro subordinato e freelance, rendendo possibile una gestione del lavoro più dinamica.

4. Estensione delle tipologie di apprendistato e della durata (fino a 8 anni)

Il disegno di legge punta a potenziare l’apprendistato come strumento formativo. Le risorse destinate annualmente all’apprendistato professionalizzante saranno estese a tutte le tipologie di apprendistato. Inoltre, sarà possibile trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca.

A supporto di questa trasformazione, il Ministero dell’Istruzione istituirà l’Albo delle buone pratiche di alternanza scuola-lavoro, mentre un osservatorio nazionale sarà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali.

5. Dimissioni di fatto per assenza ingiustificata

Una delle misure più discusse riguarda le “dimissioni di fatto” o “dimissioni per fatti concludenti” come soluzione per le assenze prolungate e ingiustificate. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore per un periodo superiore ai limiti stabiliti dal contratto collettivo o, in assenza di un tale limite, di 15 giorni, il datore di lavoro potrà segnalare la situazione all’Ispettorato del Lavoro.

Se l’Ispettorato conferma l’assenza, il rapporto di lavoro viene considerato risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di altre formalità come le dimissioni online. In questo caso il lavoratore quindi non avrà diritto alla NASpI e il datore di lavoro non sarà costretto a pagare il ticket licenziamento.

Leggi anche: Dimissioni di fatto: cosa sono e quali sono le conseguenze. Ecco le ultime novità

Conclusioni

Il disegno di legge lavoro affronta diversi aspetti del mercato del lavoro italiano, offrendo nuove forme di contratto e modalità di gestione delle assenze, rispondendo alle richieste di flessibilità e di chiarezza sia da parte dei lavoratori sia delle imprese.

In attesa del voto definitivo, il DDL promette di introdurre cambiamenti significativi per il mondo del lavoro, soprattutto nei settori stagionali e in quelli dove è necessaria una gestione flessibile delle risorse.

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