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di Daniele Bonaddio - 14 Settembre 2021
Il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni. Ciò vale indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Inoltre, deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Diversamente, i datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite PEC alla sede INAIL competente, o se sprovvisti di PEC, per posta.
A specificarlo è l’INAIL, con la Circolare n. 24 del 9 settembre 2021, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali.
La denuncia d’infortunio sul lavoro rientra nel campo di applicazione della “diffida obbligatoria”. Pertanto, gli ispettori INAIL sono tenuti prima di tutto a emettere diffida a carico del datore, con invito a regolarizzare entro 15 giorni con pagamento della sanzione minima (euro 1.290).
Se il datore di lavoro non provvede, l’ispettore procede con richiesta di pagamento della sanzione ridotta ex legge n. 689/1981 (di 2.580 euro) entro 60 giorni. In mancanza, l’ispettorato procede all’emissione di “ordinanza ingiunzione” e la sanzione potrà arrivare a 7.745 euro.
Gli infortuni giudicati guaribili entro i 3 giorni devono essere comunicati?
La risposto è affermativa. La comunicazione deve essere inoltrata solo a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici.
Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Per questa categoria di illeciti, la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia. Dunque è da tale data decorre il termine di prescrizione quinquennale.
In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:
La Sede competente, qualora non risulti pervenuta la denuncia di infortunio, deve chiedere al datore di lavoro di inviare la denuncia stessa, comunicando i riferimenti del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura ospedaliera.
Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento della sanzione nella misura minima entro i termini previsti, a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa. Diversamente, il medesimo provvedimento produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati.
Quindi, vige l’obbligo di corrispondere la sanzione amministrativa in misura ridotta.