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Home»Leggi, normativa e prassi»Diffida accertativa 2020: chiarimenti e novità sulle possibilità di tutela

Diffida accertativa 2020: chiarimenti e novità sulle possibilità di tutela

Daniele Bonaddio7 Ottobre 20204 Mins Read
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Con la Circolare 6 del 5 ottobre 2020, l’INL ha fornito indicazioni al personale ispettivo circa le novità apportate dalla diffida accertativa

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Diffida accertativa

Estesa la platea dei destinatari della diffida accertativa, la quale trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. Ciò comporta che la diffida, nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari:

  • sia il datore di lavoro
  • sia il responsabile in solido

ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo. Si ricorda, al riguardo, che le retribuzioni andranno calcolate tenendo conto che i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

L’INL ha rilasciato la Circolare n. 6 del 5 ottobre 2020, con la quale recepisce e illustra le novità apportate all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 dall’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020.

Diffida accertativa per crediti patrimoniali: cos’è

La diffida accertativa per crediti patrimoniali è disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004. Esso prevede che qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

La diffida trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro; questi infatti sono da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.

La procedura prevede che, entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro competente per provincia. In caso di accordo, il provvedimento di diffida perde efficacia; l’accordo deve risultare da verbale sottoscritto dalle parti.

Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.

Decorso inutilmente il termine dei 30 giorni o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida acquista efficacia di titolo esecutivo.

Diffida accertativa: riduzione delle tempistiche e altre novità

Un secondo elemento di novità è la forte semplificazione delle procedure. Ecco le novità elencate nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.

Il tentativo facoltativo di conciliazione.

La previgente formulazione della disposizione prevedeva un tentativo facoltativo di conciliazione da esperire entro 30 giorni e, in caso di esito negativo della conciliazione o della scadenza del termine, un provvedimento di “convalida” da parte del dirigente della sede dell’Ispettorato che conferiva alla diffida “valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo”.

La nuova formulazione dell’art. 12 conferma, invece, la possibilità di instaurare un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa. Una volta promosso il tentativo di conciliazione e sino alla conclusione dello stesso – anche in data successiva ai 30 giorni dalla notifica della diffida – il provvedimento resta sostanzialmente “congelato”, senza dunque acquisire efficacia di titolo esecutivo.

Ricorso al Direttore dell’Ufficio.

Sempre entro il termine di 30 giorni il datore di lavoro “può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto”. A differenza della procedura preesistente, l’eventuale ricorso non è più presentato nei confronti di una diffida “validata” da parte del dirigente di sede, ma nei confronti della stessa diffida adottata dal personale ispettivo.

Inoltre, va presentato al “Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto” e non più al Comitato per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004. Da notare, altresì, che il ricorso va notificato anche al lavoratore, “sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione”.

Automatica formazione del titolo esecutivo.

La diffida adottata dal personale ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun provvedimento ulteriore da parte del Dirigente di sede o altro provvedimento da parte dell’Ufficio, trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al “Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto”.

Medesimo epilogo si ha anche in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, “attestato da apposito verbale” e in caso di “rigetto del ricorso”.

Applicazione della nuova disciplina.

Si evidenzia, infine, che tutta la nuova disciplina recata dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 riguarda esclusivamente le diffide accertative da notificare dopo la sua entrata in vigore (15 settembre 2020).

Circolare INL n. 6 del 5 ottobre 2020

Qui di seguito alleghiamo il testo completo della circolare in oggetto.

  INL - Circolare 6 del 5 ottobre 2020 (980,2 KiB, 782 hits)

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