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Divieto licenziamenti 2021 Dl Sostegni: proroga del blocco fino al 30 giugno

Il Decreto Sostegni proroga al 30 giugno 2021 il divieto di licenziamento già prorogato dalla Legge di bilancio 2021. Analisi completa.


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di - 22 Marzo 2021

Il recente Decreto Sostegni proroga al 30 giugno 2021 il divieto a tutte le imprese di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) sia individuali che collettivi. In precedenza la Legge di Bilancio 2021 aveva creato un ponte rispetto al Decreto “Ristori” (D.l. numero 137 del 28 ottobre 2020), prorogando la precedente scadenza del 31 gennaio del blocco ai licenziamenti al 31 marzo.

Stante lo stop generalizzato ai recessi per GMO esistono una serie di deroghe previste dal legislatore. Analizziamo nel dettaglio quali, dopo aver approfondito i paletti alle imprese attualmente vigenti sino al 30 giugno 2021.

Divieto licenziamenti 2021: fino a quando?

Come anticipato, la Manovra 2021 (in vigore dal 1º gennaio scorso) aveva prorogato sino al 31 marzo prossimo il blocco ai licenziamenti in scadenza il 31 gennaio 2021. Il testo (articolo 1 commi dal 309 al 311) estende lo stop lasciando inalterato l’ambito di applicazione e le deroghe, rispetto a quanto disposto dal D.l. “Ristori”.

Ora il Decreto Ristori fa slittare questa scadenza al 30 giugno 2021.

Pertanto, sino a tale data è precluso alle aziende di:

Licenziamento per Giustificato motivo oggettivo

I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) sono quelli giustificati da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.

Ne consegue che i recessi per GMO si differenziano da quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, riguardanti caratteristiche o condotte del singolo lavoratore.

Le ipotesi per antonomasia di licenziamento per motivi oggettivi riguardano:

Leggi anche: Differenza fra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Licenziamenti individuali e procedure collettive

I licenziamenti per GMO colpiti dallo stop sino al 30 giugno 2021 sono quelli:

In particolare, con la seconda casistica si intendono i licenziamenti intimati da aziende “grandi” intendendosi per tali quelle che occupano:

La procedura di licenziamento collettivo scatta quando una azienda “grande” (come sopra definita) ricorre, nell’arco di 120 giorni, ad almeno 5 licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva o in più unità produttive collocate nella stessa provincia.

Deroghe al blocco dei licenziamenti

Il divieto prorogato dal Decreto Ristori al 30 giugno 2021 non opera con riferimento ad una serie di licenziamenti motivati da ragioni produttive:

Altre tipologie di licenziamenti esclusi dal blocco

Lo stop ai licenziamenti, essendo limitato a quelli per giustificato motivo oggettivo, non si estende ad una serie di recessi soggettivi; ovvero licenziamenti motivati da caratteristiche soggettive del dipendente o sue condotte disciplinarmente rilevanti.

Si parla in particolare di:

Violazione del divieto: cosa succede?

Per le aziende che, in violazione dei limiti imposti dalla Legge di bilancio, procedono comunque a licenziamenti per GMO, la conseguenza è quella della nullità del recesso stesso con conseguente reintegra dell’interessato sul posto di lavoro.

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Tags: Licenziamento