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di Daniele Bonaddio - 14 Novembre 2018
Sanzione doppia se oltre a violare le norme sul divieto delle retribuzioni in contanti, il datore di lavoro impiega il lavoratore in nero. Dunque, l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero, non esclude anche l’attuazione della sanzione amministrativa sullo stipendio in contanti introdotta dalla legge di bilancio 2018. Infatti, i due sistemi sanzionatori possono pacificamente cumularsi, in quanto le norme tutelano interessi non esattamente coincidenti.
A precisarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la Nota n. 9294 del 9 novembre 2018. Vediamo dunque nel dettaglio i tratti salienti dell’intervento di prassi.
La norma che vieta il datore di lavoro a retribuire i denaro contante il lavoratore è l’art. 1, co. da 910 a 914 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
Tale norma ha introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2018, di servirsi esclusivamente di mezzi tracciati per retribuire il lavoratore/collaboratore. La transazione economica, dunque, deve obbligatoriamente transitare da una banca o un ufficio postale.
I soggetti che devono attenersi alla norma sono i datori di lavoro o committenti che non possono più retribuire per mezzo di denaro contante direttamente il lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
In particolare, vi rientra:
Restano, invece, fuori dalla disposizione normativa:
In riferimento alle modalità di pagamento, il Legislatore ha previsto che i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la busta paga esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle modalità stabilite dal comma 910, ossia:
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In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità della retribuzione, la norma prevede che bisogna applicare una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Sanzione, questa, che non si applica in relazione al numero dei lavoratori interessati dalla violazione, bensì ai mesi violati. Per esempio, se un datore di lavoro viola le norme per 2 mesi, in relazione a 3, lavoratori, dovrà scontare una sanzione pari 3.333,32 euro (1.666,66 * 2). Lo stesso importo sarebbe stato pagato anche per un numero maggiore o minore di lavoratori oggetto di violazione.
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Ma se oltre alla violazione della pagamento della retribuzione con denaro contante, si aggiunge anche quella del lavoro in nero, scatta la doppia sanzione. In tali casi, l’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti.
Inoltre, considerato che in caso di lavoro nero la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro senza assunzione sono state effettuate.
Alleghiamo la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la completa lettura dei chiarimenti sul cumulo delle sanzioni per lavoro nero e divieto retribuzioni in contanti.