Al via, dallo scorso 1° novembre 2021, il sistema di verifica della manodopera nel settore edile, cosiddetto DURC di congruità per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati di valore pari o superiore a 70.000 euro.
L’obiettivo è verificare se il numero dichiarato degli operai che lavorano in ogni cantiere sia sufficiente rispetto alla dimensione dell’appalto, così da contrastare:
- lavoro nero;
- concorrenza sleale;
- proliferazione di contratti pirata che inflazionano al ribasso il mercato.
La verifica è obbligatoria nell’ambito dei lavori pubblici e di quelli privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro
Secondo quanto previsto dal D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, l’obbligo scatta a partire dai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.
DURC di congruità: quadro normativo
Il “Decreto Semplificazioni” (art. 8, co. 10-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020) ha previsto, in aggiunta al DURC, il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità operative.
Il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto Semplificazioni, recependo l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
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Ambito di applicazione
La verifica della congruità si applica:
- a tutti i lavori pubblici;
- ai lavori privati limitatamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a70.000 euro.
Il DURC di congruità consiste nella verifica dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile nell’ambito dei lavori (pubblici e privati) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Sono esclusi dalla verifica della congruità i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Verifiche
Nella fase di prima applicazione, la verifica della congruità è effettuata in relazione ai seguenti indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori (tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020 e al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021).
Le verifiche sono effettuate tenendo conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
In caso di variazioni da parte del committente, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
DURC di congruità, rilascio
L’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o dell’intermediario delegato o del committente.
Se non è possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa che ha ricevuto la richiesta comunica analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate. In tal caso, l’impresa è invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni con il versamento della differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
L’impresa che regolarizza la propria posizione nel termine perentorio concessole ottiene il DURC di congruità.
In mancanza di regolarizzazione, ai soggetti che hanno effettuato la richiesta viene comunicato l’esito negativo della verifica di congruità. Inoltre, vengono indicati gli importi a debito e delle cause di irregolarità e l’impresa affidataria viene iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
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