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INPS: esenzione dalla reperibilità per malattia

Circolare INPS 95 del 2016 sui casi di esenzione dalla reperibilità per malattia per i dipendenti del settore privato come da D.M. 11 gennaio 2016


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di - 9 Giugno 2016

Con la circolare numero 95 del 7 giugno 2016 l’INPS ha fornito i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dalla reperibilità per malattia, individuando le patologie che ne danno diritto, a seguito del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016.

La normativa sulla malattia dei lavoratori subordinati prevede l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità, ovvero degli orari in cui il lavoratore deve rimanere necessariamente presso il proprio domicilio e rendersi quindi reperibile per una eventuale visita fiscale.

Per il settore privato le fasce orarie di reperibilità vanno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. La normativa in materia di rapporto di lavoro, nell’ambito della reperibilità dei lavoratori del settore privato, prevede però le circostanze che danno diritto all’esonero da questo obbligo.

Come stabilito dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016 sono esclusi dall’obbligo di rispettare le suddette fasce orarie di reperibilità i lavoratori subordinati le cui assenze siano connesse con:

La circolare 95 del 7 giugno 2016 dell’INPS, che andiamo ad allegare in fondo all’articolo fornisce i requisiti e le condizioni per l’applicazione della normativa relativa alle esenzioni e ha in allegato le linee guida per l’individuazione delle patologie che ne danno diritto.

Circolare inps numero 95 del 7 giugno 2016: lista delle patologie che integrano il diritto all’esenzione dalla reperibilità per malattia

  Circolare INPS numero 95 del 07-06-2016 (331,2 KiB, 8.062 hits)

  MIN. Lavoro DECRETO 11 gennaio 2016 (86,2 KiB, 1.898 hits)

  Esenzione dalla reperibilità per malattia, linee guida INPS (117,5 KiB, 6.207 hits)

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Tags: INPSmalattiavisita fiscale