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Esonero contributivo assunzioni donne 2021-2022: istruzioni sullo sgravio INPS

Via libera dall'11 novembre alle domande di fruizione dell'esonero contributivo sulle assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021 2022


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di - 11 Novembre 2021

Al via dall’11 novembre le domande online tramite invio del modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” del sito INPS, per la preventiva comunicazione finalizzata alla fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 (art. 1, co. da 16 a 19, della L. n. 178/2020). I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dello sgravio in commento, per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo “1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021”, potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3809 del 5 novembre 202, fornendo le istruzioni operative relative alla fruizione delle agevolazioni assunzioni donne ovvero dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. L’esonero vale limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Esonero contributivo assunzioni donne 2021-2022: la norma

L’art. 1, co. 16, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

La misura in trattazione non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Decontribuzione donne: come compilare il flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in commento, per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo “1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021”, potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

Inoltre ai fini della restituzione delle quote di esonero per le assunzioni di giovani di cui all’art. 1, co. 100, della L. n. 205/2017 (c.d. incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare:

Infine per la restituzione delle quote di esonero di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012 i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M431”, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”, e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

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Tags: Assunzioni AgevolateINPS