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di Daniele Bonaddio - 3 Settembre 2021
Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico delle imprese agrituristiche. Per accedere al beneficio, specificava l’INPS, i datori di lavoro dovevano presentare la relativa istanza entro il 12 maggio 2021: a tal fine, era necessario utilizzare il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS. Successivamente, l’Istituto Previdenziale ha comunicato la sospensione del modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” per l’accesso al beneficio in oggetto e il differimento del termine per la presentazione delle domande. Questo perché si è ritenuto necessario semplificare la procedura di autorizzazione dell’esonero e di adeguare conseguentemente le dichiarazioni certificative dei richiedenti.
Pertanto, il modulo per la presentazione delle istanze è stato semplificato consentendo al richiedente di dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863. Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), e deve essere presentato entro il 30 settembre 2021.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 130 del 31 agosto 2021.
Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 12 maggio 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS.
L’art. 222 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha introdotto a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle P.A.
Rientrano nell’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’art. 58-quater del D.L. n. 104/2020.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
In particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
Come anticipato in premessa, per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 30 settembre 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020”.
Le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere all’esonero e, pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza.
Nel caso in cui il richiedente intenda modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, è possibile annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio”.
Per quanto riguarda, invece, le domande presenti in procedura nello stato di “Bozza” sono state annullate automaticamente non essendo possibile procedere alla loro convalida a seguito del rilascio del nuovo modulo. Si dovrà, pertanto, procedere ad inserire una nuova domanda di esonero.
Da notare che anche dopo l’autorizzazione definitiva al godimento dell’agevolazione, l’Istituto è legittimato ad effettuare i controlli di propria pertinenza. Le verifiche sono volte ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell’esonero, ossia: