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di Milani Roberto - 26 Febbraio 2018
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la circolare 4 del 2018, chiarisce le modalità di applicazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese in Cigs sottoposte a procedure concorsuali, con prosecuzione dell’attività di impresa. Per aziende cioè che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a partite dal 1° gennaio 2016 e sono sottoposte a procedure concorsuali.
Facendo riferimento all’art. 8, comma 8-bis, del D.L. 66/1988 convertito dalla Legge 160/1988, l’esonero contributivo di cui sopra si intende secondo le causali CIGS previste dall’art. 21 del D.Lgs. 148/2015, il decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Ricordiamo inoltre che il contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono una prestazione di integrazione salariale è dovuto ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs 148/2015.
Vediamo dunque brevemente le istruzioni ministeriali, per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale della circolare.
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Per ogni fattispecie di procedura concorsuale la circolare ministeriale 2/2018 individua i termini di decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale. Nello specifico:
L’Inps potrà quindi esonerare l’azienda dal versamento del contributo addizionale dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, fermo restando che la relativa istruttoria dell’Istituto sarà effettuata in base alla documentazione fornita dall’azienda.
Di seguito alleghiamo la circolare per una lettura approfondita.