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Home»Leggi, normativa e prassi»Esonero contributivo INPS, istruzioni per la fruizione dello sgravio

Esonero contributivo INPS, istruzioni per la fruizione dello sgravio

Antonio Maroscia16 Febbraio 20152 Mins Read
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L'INPS fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro per poter fruire dell'esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015

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Insegna INPS
Insegna INPS

Con messaggio n. 1144 del 13 febbraio l’INPS fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro e per i loro intermediari per poter usufruire dell’esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato o per le stabilizzazioni dei rapporti a termine avvenute dal 1 gennaio.

Il messaggio quindi fa seguito alla circolare n. 17/2015, con la quale l’INPS ha fornito le indicazioni per la corretta gestione degli adempimenti connessi all’implementazione dell’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Leggi anche: Sgravi contributivi triennali 2015, prime istruzioni INPS

Nuovo codice di autorizzazione 6Y

I datori di lavoro aventi diritto all’esonero contributivo triennale dovranno richiedere il codice di autorizzazione 6Y all’INPS. A differenza di altri sgravi, quali ad esempio la “ex 407/90” non vi è una procedura telematica ad hoc, tale richiesta andrà quindi inviata tramite il canale “Contatti”.

Quindi selezionando nuova richiesta dalla funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, si dovrà poi scegliere nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014“, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015“.

La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 01/01/2015 – 31/12/2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.

Uniemens e DMAG

Per quanto concerne le modalità di esposizione nell’Uniemens e nel DMAG dei dati relativi all’esonero, nei casi di superamento della soglia massima mensile, per la restituzione importi indebiti e le regolarizzazioni rimando alla lettura del messaggio e dei relativi allegati tecnici.

Link: Messaggio INPS n. 1144 del 13 febbraio 2015

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