X

Esonero contributivo triennale, chiarimenti dal Ministero del Lavoro

In risposta a due interpelli il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione del cosiddetto esonero contributivo triennale


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 27 Gennaio 2016

Come anticipato ieri, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro rispondendo a due interpelli ha fornito ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione del cosiddetto esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, L. n. 190/2014, in favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine intervenute durante il 2015.

Riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione dell’esonero contributivo triennale

Con Interpello numero 2/2016 del 20/01/2016 il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro chiede di conoscere il parere della Direzione generale in ordine alla corretta applicazione dell’esonero contributivo triennale nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita I.V.A. o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo.

La Direzione generale premette che dalla lettura della norma si evince che Legislatore con l’introduzione dello sgravio in oggetto ha inteso perseguire lo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione attraverso la stabilizzazione di contratti a termine o tramite le nuove a assunzioni a tempo indeterminato.

Ciò premesso innanzitutto va chiarito che in caso di riqualificazione a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto è “trasformato”, sin dal suo inizio (ovvero a far data dal momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione), in un rapporto di lavoro subordinato. È pertanto questo il momento in cui va collocata temporalmente la “stabilizzazione” del personale.

Inoltre si richiama l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”.

Ciò significa che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Infine va evidenziato che la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione o stabilizzazione “spontanea” di nuovi lavoratori dipendenti.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, il Ministero del Lavoro ritiene che non sia possibile fruire dell’ esonero contributivo triennale laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

Esonero contributivo triennale per l’assunzione di lavoratori percettori di trattamento pensionistico

Con interpello n. 4 del 20 gennaio 2016 il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro chiede di conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 concernente l’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015.

In particolare, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro chiede se il citato esonero contributivo triennale possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.

La Direzione generale premette i soli casi di esclusione dal beneficio previsti espressamente dal provvedimento, ritenendo pertanto che questa non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico, pertanto in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, l’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico rientra nel campo di applicazione del beneficio.

  Interpello numero 2/2016 del 20/01/2016 (211,7 KiB, 898 hits)

  Interpello numero 4/2016 del 20/01/2016 (156,4 KiB, 1.018 hits)

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: esonero contributivo triennaleINPSinterpelliLegge di Bilancio 2024Ministero del lavoro