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di Antonio Maroscia - 5 Novembre 2015
Con la Circolare numero 178 del 3 novembre l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al cosiddetto esonero contributivo triennale, introdotto dalla legge di stabilità 2015 e valido per il solo anno in corso.
Con questa circolare l’INPS fornisce indicazioni e chiarimenti in ordine ai datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici ed ai giornalisti iscritti all’INPGI ammessi a fruire del beneficio di esonero contributivo triennale in oggetto. Fornisce, inoltre, rispetto a quanto già previsto con circolare n. 17 del 2015, ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo in oggetto.
La prima parte della circolare, riguarda la legittimazione e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici ed i giornalisti assicurati all’INPGI, consigliamo la lettura della circolare.
La seconda parte è più generica e fornisce ulteriori chiarimenti riguardanti la legittimazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati, ovvero tratta alcuni casi particolari riguardo alle condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo, la durata dello sgravio, il coordinamento con altri incentivi e l’esonero contributivo e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate.
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (Legge n. 92/2012).
A tal proposito, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall’articolo 1, comma 119, della legge di stabilità 2015 non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate.
Pertanto, in applicazione del principio di specialità, per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario previsto dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988.