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Esonero contributivo triennale, altre precisazioni INPS

Ulteriori chiarimenti INPS sull'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato del 2015


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di - 5 Novembre 2015

Con la Circolare numero 178 del 3 novembre l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al cosiddetto esonero contributivo triennale, introdotto dalla legge di stabilità 2015 e valido per il solo anno in corso.

Con questa circolare l’INPS fornisce indicazioni e chiarimenti in ordine ai datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici ed ai giornalisti iscritti all’INPGI ammessi a fruire del beneficio di esonero contributivo triennale in oggetto. Fornisce, inoltre, rispetto a quanto già previsto con circolare n. 17 del 2015, ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo in oggetto.

La prima parte della circolare, riguarda la legittimazione e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici ed i giornalisti assicurati all’INPGI, consigliamo la lettura della circolare.

La seconda parte è più generica e fornisce ulteriori chiarimenti riguardanti la legittimazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati, ovvero tratta alcuni casi particolari riguardo alle condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo, la durata dello sgravio, il coordinamento con altri incentivi e l’esonero contributivo e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate.

Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari.

  1. l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente in nessun caso la fruizione dell’esonero contributivo;
  2. nei part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
  3. anche nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero;
  4. l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi;
  5. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
  6. la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente nei casi di trasferimento d’azienda.
  7. il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014-31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro – o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale;

Durata dello sgravio.

  1. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
  2. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Coordinamento con altri incentivi.

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (Legge n. 92/2012).

A tal proposito, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Esonero contributivo e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della L. 67/1988.

L’esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall’articolo 1, comma 119, della legge di stabilità 2015 non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate.

Pertanto, in applicazione del principio di specialità, per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario previsto dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988.

  Circolare INPS numero 178 del 03-11-2015 (326,3 KiB, 736 hits)

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: esonero contributivo triennaleINPSLegge di Bilancio 2024